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Ferie monetizzate Divieto flessibile
09-10-2012

Il divieto di liquidare le ferie al personale dipendente cessato dal servizio, imposto dall'articolo 5, comma 8 del decreto legge sulla spending review, non opera nei casi in cui l'impossibilità a usufruire le ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso lavoratore quali, per esempio, il decesso, la malattia, l'infortunio e l'inidoneità fisica permanente e assoluta. Lo ha messo nero su bianco il dipartimento della funzione pubblica, nel testo del parere n. 40033 pubblicato ieri, con cui fa ulteriore chiarezza sulla portata applicativa delle disposizioni contenute all'articolo 5, comma 8 del dl n. 95/2012. La norma, come si ricorderà, stabilisce, con un divieto di portata generale, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, riposi e permessi che spettano al personale, prevedendo che tali giornate «non danno luogo in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». La ratio di tale disposizione è chiara. Inserita in un contesto di razionalizzazione della spesa pubblica, intende prevenire abusi dovuti all'eccessivo ricorso della monetizzazione delle ferie non fruite a causa di assenza di programmazione e di controlli da parte dei vertici dirigenziali delle p.a. Per palazzo
Vidoni le cause di cessazione dal servizio imputabili a malattia, dispense per inidoneità o a maggior ragione, per decesso del dipendente, configurano cause esaustive del rapporto di lavoro che sono dovute a fatti «indipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore di lavoro». Includere questi eventi anche nel «generale divieto» delle disposizioni sopra richiamate, a detta della funzione pubblica, comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore stesso.Senza dimenticare, prosegue il parere, che il diritto comunitario (articolo 7 direttiva 2003/88) nel sancire l'irrinunciabilità delle ferie annuali, prevede anche una indennità sostitutiva nella sola ipotesi di fine del rapporto di lavoro. E che anche la giurisprudenza comunitaria ha ribadito che disposizioni nazionali non possono prevedere che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, allo stesso lavoratore che sia stato in congedo per malattia, non sia dovuta alcuna indennità monetaria sostitutiva delle ferie annuali non godute.
 

Fonte: ItaliaOggi        09/10/2012
 

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