Dal 1° gennaio 2013 arriva la Tares.Vale la pena di esaminare le principali novità che riguardano il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Iniziamo a precisare che con l'introduzione della Tares, a decorrere dal 1° gennaio 2013, saranno soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.La fonte normativa della Tares è l'art. 14 del dl 6 dicembre 2011 n. 201 (salva Italia).Il nuovo tributo è posto a copertura dei:a) costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva;b) costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.Il comune, nel territorio del quale insistono le aree oggetto dell'imposta, è delegato all'accertamento, alla riscossione e alla liquidazione della Tares.Il tributo in questione è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: non sono soggette all'imposta però le aree comuni scoperte e le aree pertinenziali e accessorie delle civili abitazioni.Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo. Ricordiamo che la Tares è dovuta per anno solare.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità delle medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento.Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al dpr 23 marzo 1998, n. 138.Si noti che la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.Particolari regole, su cui non entriamo per esigenze di sintesi, sono stabilite per gli immobili privi di accatastamento o se si riscontri, da parte dell'ente locale, la non corrispondenza della superficie con gli atti a disposizione dei comuni.Se vi sono aree promiscue in un locale, sono state previste specifiche disposizioni per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo: non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.La tariffa è composta: 1) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; 2) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, su proposta dei ministri competenti e delle altre autorità indicate, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento accennato si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.Alla tariffa determinata in base alle disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.Per il primo anno, in luogo di questa, la fonte normativa precisa che si continuerà ad applicare la tariffa già esistente e prevista dalle disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.La legge n. 201/2011 ha previsto una potestà regolamentare in capo al comune, il quale con l'emanazione dell'apposito strumento giuridico può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante;b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;e) fabbricati rurali a uso abitativo.Si devono prevedere anche riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Il consiglio comunale, in aggiunta a quelle già menzionate, può deliberare anche ulteriori riduzioni ed esenzioni.Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.Inoltre con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro i seguenti punti:a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.Una regolamentazione specifica e separata è prevista per i comuni che hanno realizzato (o realizzeranno dato che ancora la norma non è vigente), sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico: gli enti locali pertanto, possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo (comma 29, art. 14). Il costo del servizio da coprire con la tariffa già accennata è determinato sulla base dei criteri da stabilirsi con specifico regolamento.Una particolarità del nuovo tributo risiede nel fatto che il legislatore non ha previsto, ma anzi sembra escludere, la possibilità che sia l'ente erogatore del servizio e non il comune, a gestire le fasi di riscossione, accertamento e liquidazione del tributo.Al contrario, solo e soltanto nei confronti dei comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, si rende applicabile la deroga per l'affidamento di tali fasi alla società che gestisce il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.In questo caso, anche la tariffa determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In tutti gli altri casi, e cioè la stragrande maggioranza, sarà il comune a gestire l'applicazione e la riscossione della Tares.I comuni che misurano la quantità dei tributi, applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata come cennato.Per quanto attiene alla dichiarazione, i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.Come dianzi riferito, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 dlgs n. 446/1997, è versato esclusivamente al comune. Infine, il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.Per quanto concerne la fase di accertamento invece, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.; quest'ultima costituisce un'ulteriore novità del nuovo tributo, che non mancherà di essere oggetto di interesse da parte dei giuristi.In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di legge, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni previste sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del dovuto.
Concludendo, facendo un rapido commento generale sulla Tares, si nota lo sforzo che il legislatore ha fatto disciplinando più nel dettaglio la nuova imposta, anche se saranno necessari, sui punti applicativi più controversi, ulteriori approfondimenti in merito. Non è da escludersi, infatti, l'introduzione di ulteriori modifiche, anche sostanziali, nelle norme che disciplinano la Tares.
Fonte: ItaliaOggi 05/10/2012