Il decreto con le regole di attuazione della nuova Iva per cassa è in fase di finalizzazione. Il processo di concertazione fra ministero dell'Economia e agenzia delle Entrate è sostanzialmente concluso, così che il documento definitivo dovrebbe vedere la luce entro l'11 ottobre, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 32-bis del Dl 83/2012 - recante l'istituzione della nuova Iva per cassa - per l'emanazione della normativa di dettaglio.
Il decreto ministeriale
Il Dm è chiamato a definire gli aspetti portanti del sistema, sia in termini campo di applicazione che di adempimenti, fatta eccezione per la soglia di accesso al regime che - conformemente ai dettami Ue - è stata fissata in un volume d'affari non superiore a due milioni di euro (contro gli attuali 200mila), sicché la platea dei potenziali beneficiari è già ben circoscritta. Dovrà invece essere precisata la forma attraverso la quale gli operatori dovranno manifestare l'opzione per il differimento dell'Iva. Rispetto all'attuale meccanismo, che può essere applicato in relazione a ogni operazione - essendo sufficiente la sola annotazione della volontà su ogni fattura - la nuova Iva per cassa si configura come un regime speciale di portata generale la cui fruizione dovrà essere formalmente comunicata. Il decreto attuativo deve anche fissare la data di entrata in vigore del nuovo regime, che rileva non solo ai fini dell'individuazione delle operazioni da trattare secondo i novellati canoni ma anche in termini di abrogazione del vecchio regime disciplinato dall'articolo 7 del Dl 185/2008: la caducazione della norma è collegata all'entrata in vigore dell'articolo 32-bis del Dl 83/2012, a sua volta connessa alla data voluta dall'emanando Dm.
La gestione della contabilità
In termini di adempimenti, è necessario che il provvedimento stabilisca le modalità di gestione della contabilità Iva, atteso che il nuovo regime si caratterizza per l'adozione di canoni opposti rispetto all'attuale: per l'operatore nel regime per cassa l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta subita in rivalsa "a monte" sugli acquisti sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi mentre in capo al cessionario/committente il medesimo diritto sorge (comunque) al momento di effettuazione dell'operazione, seppure il corrispettivo non sia stato ancora pagato. In altre parole, il diritto a detrazione del cessionario/committente viene collegato al parametro della effettuazione dell'operazione (per i beni mobili la consegna) e non dell'esigibilità. Nonostante ciò, è previsto comunque che sulle fatture emesse dal cedente si faccia menzione dell'utilizzo del regime in discorso. Questa evidente lesione del principio di simmetria fra detraibilità ed esigibilità - il cessionario/committente può detrarre un'Iva non esigibile - è legittimata da una dichiarazione a verbale resa in sede di approvazione della direttiva 2010/45/Ue (direttiva fatturazione), da cui la compatibilità comunitaria della scelta.
I limiti
Resta ferma l'applicazione dell'Iva per cassa ai soli rapporti business to business, ossia alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa. In continuità con l'attuale disciplina, il differimento rimane escluso per le operazioni poste in essere dai soggetti che si avvalgono dei regimi speciali Iva (regimi "monofase", del margine, per le agenzie di viaggi e turismo) nonché per le operazioni effettuate nei confronti di operatori che assolvono l'imposta in riverse charge. È mantenuto entro l'anno il limite massimo di differimento, a meno che il cessionario o il committente, anteriormente, sia stato assoggettato a procedure concorsuali, mentre non rilevano più ai fini della rimozione del limite temporale le procedure esecutive, previste dalla attuale normativa.
Fonte: Il Sole 24 Ore 04/10/2012