Incentivi agli investimenti, detassazione dei redditi remunerati con strumenti finanziari per amministratori, dipendenti e collaboratori, esclusione dalle società di comodo ed esenzione da diritti, imposte di bollo e di registro. È quanto previsto nello schema di decreto legge sulle crescita che il Governo si appresta ad approvare questo pomeriggio. Il pacchetto di agevolazioni previste per le cosiddette «start up innovative» è sicuramente appetibile dal punto di vista delle agevolazioni fiscali concesse in quanto non si limita soltanto alle misure riguardanti gli investimenti nelle start up ma tende ad abbracciare a 360 gradi la fiscalità dei soggetti coinvolti nel settore dell'innovazione.Le agevolazioni in fase di costituzione. E' espressamente previsto che alle start-up innovative non si applichino i diritti di bollo, di segreteria per gli adempimenti relativi all'iscrizione nel registro imprese e il diritto annuale in favore della Camera di Commercio.
Gli incentivi agli investimenti. Per il triennio 2013-2015 è riconosciuta una detrazione dall'Irpef pari al 19% delle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up.
L'importo massimo dell'investimento è fissato in 500 mila Euro per anno, con un conseguente risparmio massimo annuo di 95 mila euro. Per i soggetti Ires la deduzione è fissata al 20%, con un tetto massimo di investimento deducibile di euro 1,8 milioni (risparmio massimo annuo di imposta pari a euro 99 mila).
L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima di due anni comporta la decadenza dal beneficio e il conseguente obbligo di restituzione dell'imposta detratta comprensiva di interessi legali. La detrazione/deduzione, viene riconosciuta anche nel caso l'investimento avvenga tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'eventuale eccedenza Irpef potrà essere portata in detrazione negli esercizi successivi ma non oltre il terzo.L'esenzione per le remunerazioni. Una previsione molto interessante, che si muove nella logica della fidelizzazione e incentivazione del management, è quella che prevede un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari o sul loro valore monetario.È prevista, infatti, l'esclusione dal reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi, dei redditi di lavoro derivanti dall'assegnazione, da parte delle start up e incubatori certificati, ai propri dipendenti, amministratori o collaboratori, di strumenti finanziari (azioni, quote, titoli) o di ogni altro diritto ed incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, ovvero, la corresponsione in denaro del valore di tali strumenti finanziari o diritti, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari. Sono state, però, introdotte misure antielusive:a) Incedibilità dei suddetti strumenti finanziari o diritti alla start-up innovativa con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione, alla società emittente, se diversa dalla start-up innovativa, nonché ai soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del gruppo della start-up innovativa. Nel caso tali condizioni non vengano rispettate, l'intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti esentati al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del diritto, concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui avviene la cessione. In tal caso il reddito da dichiarare sarà parametrato al valore che gli strumenti finanziari e i diritti avevano al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del diritto.b) L'esenzione non può essere applicata se il dipendente, amministratore o collaboratore detiene quote di partecipazione nel capitale che gli consentano di esercitare diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiore al 30%. Anche le azioni, le quote e gli strumenti finanziari emessi a fronte di apporto di opere e servizi resi a start-up innovative, ovvero a fronte di compensazione di crediti, anche professionali, maturati nei confronti delle stesse, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'art. 9 del Tuir, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione. Resta in ogni caso fermo il regime ordinario di tassazione delle plusvalenze realizzate attraverso la successiva cessione a titolo oneroso. Società di comodo. Alle start up innovative non si applicano le norme in materia di società di comodo e non operative né con riguardo ai test di operatività né con riguardo alla disciplina delle perdite sistemiche.
Fonte: ItaliaOggi 04/10/2012