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REGISTRO SENZA SOSPENSIONE FERIALE
25-07-2012

In caso di rettifica delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, la sospensione feriale dei termini, di cui beneficia il contribuente per impugnare eventualmente l'atto, non trova applicazione anche per l'iscrizione a titolo provvisorio di un terzo delle maggiori imposte pretese. Ne consegue che il contribuente deve comunque provvedere al versamento di quanto richiesto pena l'irrogazione delle sanzioni. In buona sostanza, se è stata notificata una rettifica in materia di imposta di registro, ipotecaria o catastale a partire dal 2 giugno, l'atto impositivo evidenzia che entro sessanta giorni occorrerà versare, in caso di ricorso, comunque un terzo delle maggiori imposte pretese. In difetto, si applica la sanzione del 30% sul terzo dell'importo preteso. Poiché l'atto in questione, calcolando i sessanta giorni, beneficia del differimento dei termini per la sospensione feriale (essendo stato notificato a partire dal 2 giugno), il contribuente ha maggiore tempo per proporre ricorso (60 + 45 giorni). Poiché l'eventuale sospensiva da richiedere al giudice per evitare il versamento del terzo presuppone il ricorso, si riteneva, ragionevolmente, che l'ufficio, prima di irrogare le sanzioni di omesso versamento della somma, tenesse in considerazione la sospensione feriale di cui beneficia il ricorso. L'agenzia delle Entrate, interpretando letteralmente le norme in vigore, ha però escluso questa circostanza, mancando una specifica disposizione normativa che estenda la sospensione feriale anche al termine perentorio, prescritto per il pagamento a titolo provvisorio, di sessanta giorni. Ne consegue che il contribuente ove intenda impugnare l'atto deve sempre e comunque pagare preventivamente il terzo onde evitare le ulteriori sanzioni del 30 per cento. Sarebbe forse auspicabile un ripensamento di tale orientamento ma, soprattutto, una modifica normativa che uniformi le regole sull'iscrizione provvisoria delle altre principali imposte, la cui omissione non comporta anche una sanzione, rispetto alle regole in materia di imposte di registro, ipotecali e catastali, il cui ritardato versamento del terzo implica anche la sanzione del 30 per cento.



Fonte: Il Sole 24 Ore 24/07/2012
 

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