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Termini variabili per sanare le opzioni

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Termini variabili per sanare le opzioni
04-10-2012

Scadenze variabili per regolarizzare le opzioni tardive. Se il termine cade nei primi 9 mesi, la sanatoria va fatta entro il 30 settembre dell'anno in corso, mentre per le formalità degli ultimi 3 mesi, si può attendere l'anno successivo. In via transitoria, per le opzioni del 2011 e del 2012, la remissione in bonis si effettua entro il prossimo 31 dicembre. Ancora da chiarire la decorrenza della sanatoria per i crediti del consolidato.
Prima dichiarazione
La circolare 38/E del 28 settembre 2012 ha fornito le prime istruzioni sul regime delle opzioni tardive introdotto dall'articolo 2 del Dl 16/12. La norma prevede una sanatoria "stabile" per l'omissione delle comunicazioni la cui effettuazione è posta come condizione per l'utilizzo di regimi speciali o di agevolazioni; si tratta, cioè, delle opzioni diverse da quelle per le quali, in base al Dpr 442/97, vale il comportamento concludente tenuto dal contribuente. La legge prevede che chi è in possesso dei requisiti sostanziali per accedere al regime può sanare la mancata comunicazione (sempreché non siano state avviate verifiche) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando una sanzione di 258 euro. L'Agenzia ha chiarito che per prima dichiarazione utile si intende, non il modello Unico relativo all'anno in cui doveva effettuarsi l'opzione, ma la prima dichiarazione in assoluto che scade dopo il termine dell'adempimento omesso. Il periodo per la regolarizzazione varia dunque a seconda che l'opzione scada tra gennaio e settembre (come quella per il consolidato fiscale), oppure da ottobre a dicembre (come quella per la trasparenza). Nel primo caso, i contribuenti hanno a disposizione pochi mesi (o giorni), in quanto lo spartiacque è il 30 settembre (termine per l'invio di Unico o della dichiarazione Iva) dello stesso anno in cui scadeva l'opzione. Nel secondo caso, invece, la sanatoria usufruisce di un termine molto più lungo, dato che la prima denuncia scade il 30 settembre dell'anno seguente.
Regole transitorie
In deroga alla tempistica sopra indicata (che vale di fatto per le formalità in scadenza dall'ultimo trimestre 2012), la circolare prevede una sorta di riapertura di termini per le opzioni scadute prima della sua emanazione. Da un lato si prevede che le opzioni omesse, per le quali, alla data di entrata in vigore del Dl 16/2012 (2 marzo scorso), era già stato superato il termine della prima dichiarazione utile, possono acquistare validità se eseguite entro la data del modello Unico dell'anno in cui l'opzione doveva eseguirsi.
Vengono così riaperte le sanatorie per tutte le omissioni dei primi 9 mesi del 2011 (che, a regime, sarebbero scadute il 30 settembre 2011), portandole alla scadenza del 1° ottobre 2012. Inoltre, si dispone un ulteriore e generalizzato differimento di quest'ultimo termine (valido anche per le opzioni dell'ultimo trimestre 2011 e dei primi 9 mesi del 2012) al 31 dicembre prossimo. Potrà così accadere che un consolidato fiscale attivato nel 2011 senza invio dell'opzione, venga comunicato al fisco in sanatoria, successivamente alla trasmissione della prima dichiarazione mod. Cnm (scaduto ieri, 1° ottobre).
Sanatoria compensazioni
La circolare 38/E illustra inoltre il nuovo regime per la compensazione di crediti di imposta nel consolidato, senza però affrontare il problema della sua decorrenza. Il Dl 16/2012 ha previsto che la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della cessione di eccedenze fiscali (sia in capo alla stessa società controllante, sia tra società diverse), non ne determina l'inefficacia, salva l'applicazione di una sanzione di 2.065 euro. La norma, come più volte è stato fatto notare, si applica anche retroattivamente in forma del principio del favor rei previsto dall'articolo 3, c. 3, del Dlgs 472/1997, principio richiamato dalla circolare per la norma sulle opzioni, ma del tutto ignorato con riferimento alle compensazioni nel consolidato. È necessario che al più presto l'Agenzia intervenga anche su questo punto fornendo istruzioni agli Uffici per l'abbandono del rilevante contenzioso attualmente in essere.

Fonte: Il Sole 24 Ore    02/10/2012


 

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