Assunzioni senza vincolo di causale e con retribuzioni ad hoc.
Un contratto di lavoro ad hoc per le start-up innovative. Durante i primi quattro anni di vita, infatti, potranno assumere lavoratori a termine senza vincolo di causale, senza pagare l'addizione dell'1,4% e con una retribuzione pari al minimo tabellare del ccnl più una parte variabile legata alla redditività o alla produttività, fissata a livello aziendale, anche sotto forma di stock option. Lo stabilisce, tra l'altro, l'ultima bozza del decreto sviluppo, in arrivo al consiglio dei ministri.Start-up innovative. Le novità appartengono al quadro di norme finalizzato allo sviluppo tecnologico e all'occupazione soprattutto giovanile, per cui la bozza di decreto crescita disciplina le misure per le cosiddette imprese start-up innovative. Sono novità che troveranno applicazione limitatamente a un periodo di quattro anni dalla data di costituzione della società startup.
Contratto a termine libero. Le nuove norme danno facoltà di assumere a termine liberamente, cioè senza vincolo di giustificare l'apposizione del termine, a patto che le assunzioni siano destinate allo svolgimento di attività inerenti all'oggetto sociale della società. L'assunzione potrà avere una durata minima di sei mesi e massima di 36 mesi, comunque entro il periodo di validità del regime speciale (quattro anni dalla costituzione). Arrivati a 36 mesi, inoltre, è data la possibilità di siglare un ulteriore contratto a termine (fino a coprire l'intero periodo di quattro anni) a condizione che la stipulazione avvenga presso la direzione territoriale del lavoro competente. Durante tutto il periodo di validità del regime speciale, inoltre, i rapporti a termine possono essere anche più di uno e possono succedersi senza soluzione di continuità. Questa liberalizzazione d'assunzione temporanea (quattro anni) è soggetta a un'ipotesi sanzionatoria e a un vincolo.
La sanzione scatta al superamento del limite di 36/48 mesi del rapporto a termine o in caso di assunzione fuori del periodo di quattro anni; in tali ipotesi, infatti, il contratto di lavoro verrà considerato a tempo indeterminato. Il vincolo, invece, scatta al raggiungimento dei termini massimi di lavoro a termine: con quello stesso lavoratore (per i quali sono stati raggiunti i limiti), la start-up non potrà stipulare contratti di lavoro diversi da quello dipendente a tempo indeterminato (è preclusa la possibilità di stipulare altre tipologie di lavoro, compresi quelli di natura autonoma).Costo del lavoro ridotto. Oltre alla temporanea liberalizzazione, il contratto a termine costerà di meno dal punto di vista contributivo e retributivo. Sotto il primo aspetto non troverà applicazione l'addizionale dell'1,4% introdotta dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero) destinata al finanziamento della nuova Aspi. Mentre in termini retributivi è previsto che il lavoratore venga retribuito da una parte fissa, che non può essere inferiore al minimo fissato dai ccnl, e da una parte variabile legata all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti (azienda e lavoratore), incluse le assegnazioni di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle stesse.Parola ai sindacati.
Infine, il regime speciale affida ai sindacati (sul piano nazionale) la possibilità di definire: a) criteri per determinare il minimo tabellare e la definizione della parte variabile; b) norme di adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze aziendali («l'articolo 8» della manovra Sacconi).
Fonte: ItaliaOggi 02/10/2012