La conservazione dei documenti contabili. Tra le scritture contabili da conservarsi obbligatoriamente da parte di un'agenzia immobiliare, pertanto, rientrano anche i contratti preliminari, essendo le società immobiliari che non conservano i preliminari di vendita incorrono nel reato di occultamento delle scritture contabili.
Poiché tali documenti comprovano i pagamenti a titolo di caparra in vista del contratto definitivo, assumono la veste di vera e propria ricevuta, indubbiamente rilevante ai fini fi scali. I preliminari di compravendita, pertanto, al fine di evitare l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 10 del dlgs n. 74/2000, devono obbligatoriamente essere conservati in quanto richiesti dalla natura dell'impresa. La norma infatti punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, occulta o distrugge in tutto o in parte scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari». Il principio è stato recentemente confermato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 36624 del 21 settembre 2012), la quale si era peraltro già espressa precedentemente sulla questione (si veda sentenza n. 1377 del 1° dicembre 2011), con riguardo a un agente immobiliare, al quale è stata inflitta la condanna per occultamento di scritture contabili per aver nascosto al fisco i contratti preliminari di compravendita. do ciò richiesto dalla natura dell'impresa. La questione deve essere esaminata partendo dall'art. 10 del dlgs n. 74/2000, che prevede che sia punito penalmente chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o Iva o di consentire a terzi l'evasione, occulta o distrugge (in tutto o in parte) scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La norma, quindi, rimanda, seppure implicitamente, ai fini dell'individuazione dell'oggetto materiale del reato, a quelle scritture contabili ed a quei documenti che, alla strega di altre norme, devono essere obbligatoriamente conservate.
In particolare, il secondo comma stabilisce che «le scritture contabili ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 c.c. o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice».
Il terzo comma,inoltre, precisa che «fino alla stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse». I preliminari di compravendita. Anche se nell'elencazione tassativa di cui all'art. 22, comma 3, del dpr n. 600/73 non rientrano i contratti preliminari di compravendita di immobili, con riguardo alle scritture contabile obbligatorie, il secondo comma dell'art. 22 del dpr n. 600/73 rimanda, invece, tra le altre disposizioni normative, anche al codice civile e, quindi, all'art. 2214 c.c.
Tali documenti comprovano l'avvenuta corresponsione di pagamenti a titolo di caparra in vista della stipulazione del contratto definitivo e assumono la veste di vera e propria ricevuta, indubbiamente rilevante ai fini fiscali, attestando, per l'impresa venditrice, un ricavo imponibile. Tale conclusione, peraltro, non si applica ai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. L'art. 2214, comma 3 c.c., infatti, precisa che l'intero paragrafo 2 (in cui lo stesso art. 2214 è collocato) non trova a essi applicazione; con conseguente irrilevanza, tra l'altro, anche della previsione della tenuta delle scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.
Fonte: ItaliaOggi Sette - Ed. nazionale 01/10/2012