Provincia di Ascoli Piceno
NULLI I CONTRATTI STIPULATI SENZA LA CONSIP
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NULLI I CONTRATTI STIPULATI SENZA LA CONSIP 30-07-2012 I contratti di appalto stipulati senza ricorrere alla Consip e alle centrali di acquisto regionali saranno considerati nulli, ma soltanto dopo la conversione in legge del decreto 95 sulla spending review; sono quindi salvi i contratti stipulati fino ad oggi che avrebbero rischiato la nullità; proposta la riduzione del 10% dei prezzi per beni e servizi, hardware e software forniti alle amministrazioni. Sono alcune delle novità contenute nell'emendamento dei relatori alla spending review. L'emendamento dei relatori e i subemendamenti presentati ieri pomeriggio toccano diversi profili, ma il più rilevante è quello della nullità degli acquisiti effettuati in violazione dell'obbligo di ricorso alle centrali di committenza. Il dl 95 indirizza gli acquisti di beni e servizi sul sistema Consip e sulle centrali di committenza regionali, sanzionando con la nullità tutti i contratti che non siano stati stipulati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e delle centrali regionali. L'emendamento chiarisce che la nullità dei contratti scatta soltanto per quelli stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto 95, evitando quindi una nullità retroattiva difficilmente compatibile con i principi di certezza del diritto. Per quel che riguarda la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare gestite dalle centrali di committenza regionali e dalla Consip, i relatori si muovono nel senso di rendere meno rigida la norma del decreto 95 che non soltanto prescrive che i criteri di partecipazione non devono essere tali da escludere le pmi e cita la fissazione di livelli di fatturato non congrui rispetto all'oggetto della gara come elementi di illegittimità. L'emendamento mitiga la formulazione del decreto limitandosi a richiedere che i criteri di partecipazione «devono essere tali da non escludere le pmi». I relatori propongono una riduzione, nel triennio 2013-2015, dei costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi rispetto all'amministrazione, rispetti ai costi praticati a favore della Sogei e a Consip nel 2011. Per quel che riguarda le modalità di gestione delle gare Consip, l'emendamento incide anche sulla possibilità di «scorrimento» della graduatoria degli offerenti, limitandola al caso del recesso dell'aggiudicatario di una convenzione in scadenza. Infine, si limita al solo settore dei lavori la corrispondenza fra quote dei soggetti raggruppati e quote effettive di esecuzione dell'appalto adattando le disposizioni sulle cauzioni alle gare bandite dalle centrali di committenza
Fonte: Italia Oggi 27/07/2012
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