La norma riformulata sulla solidarietà per ritenute e Iva negli appalti si affianca a quella che disciplina la responsabilità (altrettanto solidale) di committente, appaltatore e subappaltatori per retribuzioni, Tfr, contributi previdenziali e premi assicurativi dei lavoratori, già in essere da anni e recentemente modificata dalla "riforma Fornero" (articolo 4, comma 31, della legge 92/2012). La disposizione in parola è l'articolo 29 del Dlgs 276/2003 e prevede che (fatta salva una diversa regolamentazione a livello di contratto nazionale), in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro (diverso dalla persona fisica che non esercita attività d'impresa o professionale) «è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento». La disposizione è stata oggetto della circolare Inps n. 106 del 10 agosto scorso.
Risultano alcune differenze con la norma che regola la responsabilità per Iva e ritenute:
- è previsto un limite temporale alla "chiamata in causa" del committente o dell'appaltatore (due anni da fine appalto);
- non è previsto un limite quantitativo al rischio, che invece l'articolo 35, comma 28, del Dl 223/2006 individua nell'ammontare del corrispettivo;
- non è prevista alcuna attestazione "liberatoria", anche se, almeno per i contributi, la disciplina in merito al rilascio del Durc è sicuramente meglio formulata rispetto a quella relativa all'Iva e alle ritenute;
- non viene attribuito alcun ruolo al pagamento della prestazione, che, invece, costituisce il momentoqualificante per la responsabilità solidale sui versamenti fiscali;
- viene assimilata la posizione di committente e appaltatore, i quali, invece, nel sistema ora delineato dal Dl 83/2012, hanno un grado di rischio molto differente.
Per completezza, ricordiamo che l'articolo 4, comma 2, del Dl 207/2010 prevede che nelle ipotesi previste dal legislatore «in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza».
Fonte: Il Sole 24 Ore 26/09/2012