Regole semplificate per fattura elettronica e sua conservazione, al fine di promuoverne diffusione e utilizzo:gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2010/45/Ue costituiscono l'architrave su cui si fondano le modifiche introdotte nel corpo del Dpr 633/72 dallo schema di decreto legislativo di recepimento in consultazione al Mef. Più nel dettaglio per essere qualificata come elettronica, una fattura deve essere emessa e ricevuta in formato elettronico. Inoltre la fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Dalla lettura combinata di queste disposizioni, discende necessariamente come emissione e ricezione costituiscano due momenti diversi sebbene collegati: di conseguenza, la fattura è elettronica per l'emittente quando consegnata, spedita, trasmessa ovvero messa a disposizione del destinatario.
È elettronica invece per il destinatario quando questi la riceve in formato elettronico. La scelta del formato è inoltre liberamente determinabile dai soggetti passivi. Può trattarsi, per esempio, di fatture sotto forma di messaggi strutturati in formato Xml oppure di altri tipi di formato elettronico come un messaggio di posta elettronica con un allegato in Pdf o un fax ricevuto in formato elettronico anziché cartaceo. Non tutte le fatture create in formato elettronico possono essere considerate fattura elettronica per il destinatario. Le fatture create infatti in formato elettronico, ad esempio tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, ma inviate e ricevute su carta, costituiscono fatture elettroniche solamente per l'emittente ma non per il destinatario perché manca la sua accettazione.
Requisito essenziale per configurare infatti una fattura come elettronica risiede, secondo lo schema di decreto, nell'accettazione del destinatario. In questo la norma di recepimento differisce dal testo comunitario, dove invece viene precisato che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione del destinatario. L'utilizzo della diversa terminologia, accettazione in luogo di accordo, sembra non considerare appieno le note esplicative in tema di fatturazione emanata dalla DG Taxud della Commissione Ue, secondo cui l'accordo può essere formale o tacito. L'eventuale trattazione ovvero il pagamento della fattura ricevuta costituiscono infatti comportamenti concludenti tali da far ritenere validamente manifestata la volontà a ricevere fatture elettroniche. L'accordo stesso quindi non dovrebbe essere subordinato a una sua formalizzazione. Il comma 3 dell'articolo 21 viene infine modificato lasciando al soggetto passivo la scelta di individuare le modalità con cui assicurare autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura. Oltre all'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o l'utilizzo di sistemi Edi di trasmissione elettronica dei dati, tali requisiti possono essere garantiti mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Quanto alla conservazione delle fatture, la proposta di modifica dell'articolo 39 del Dpr 633/1972 richiede che le fatture elettroniche siano conservate in modalità elettronica, mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. La possibilità, e non l'obbligo, di conservare elettronicamente le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee, appare sì in grado di favorire i contribuenti di minori dimensioni, ma non tiene comunque conto della normativa, di tipo speciale, dettata in materia di fatturazione elettronica obbligatoria verso la pubblica amministrazione dall' articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007.
Sarebbe auspicabile, come proposto nella tabella accanto che si sopprimesse l'espressione fattura creata in formato elettronico e fatture cartacee con l'espressione fatture diverse da quelle elettroniche, in quanto tale categoria risponderebbe, letta in combinato disposto dell'articoli 21 e 39 allo spirito della norma conservando gli effetti di favore già esistenti nell'attuale normativa.
Fonte: Il Sole 24 Ore 25/09/2012