Beni ai soci: doppia tassazione eliminata. Con l'applicazione della nuova disciplina sui beni concessi in godimento ai soci, l'imprenditore individuale o il socio di società trasparenti non deve essere tassato due volte, ragion per cui il maggior reddito imputabile deve essere ridotto della quota di costi non dedotti perché indeducibili in capo al soggetto collettivo.Con la circolare n. 36/E di ieri, l'Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta sulla concessione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari, di cui ai commi da 36- terdecies a 36-duodevicies, dell'art. 2, dl n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 148/2011.Preliminarmente, il documento di prassi conferma la presenza della precedente circolare (circ. 24/E/2012) con la quale la stessa agenzia è intervenuta a fornire i primi chiarimenti su tale disciplina, destinata al contrasto dell'utilizzo privato di beni intestati alle imprese.Con riferimento alla documentazione riguardante il bene concesso al socio o al familiare, la circolare in commento ribadisce l'opportunità che le condizioni contrattuali (bene, utilizzo, inizio e durata, corrispettivo e quant'altro) siano rilevabili da una adeguata documentazione avente data certa, al fine di evitare arbitraggi fiscali dell'ultimo minuto, destinati a tenere conto della convenienza economica.Sul punto appare evidente, tenendo conto anche della decorrenza (1/1/2012), che l'imprenditore individuale, in particolare, difficilmente è in possesso di una scrittura registrata
tra se e se per disciplinare l'utilizzo dell'autovettura intestata all'azienda; la circolare, in tal caso, pone rimedio affermando che, in assenza di detta documentazione, il contribuente può dimostrare gli elementi essenziali.Con riferimento alla determinazione del reddito diverso si evidenzia un primo richiamo ai contenuti della precedente circolare n. 24/E/2012 (§ 4), giacché in tale documento è stato precisato che l'indeducibilità di tutti i costi riguardanti il bene concesso è derogata «in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il testo unico prevede già una limitazione alla deducibilità» non trovando applicazione con riferimento, per esempio, agli «autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall'articolo 164 del Tuir».Di conseguenza, l'esempio proposto nel documento in commento viene adattato ulteriormente, con riferimento alla determinazione della quota di costo indeducibile da utilizzare per la determinazione del reddito diverso. In effetti, è la stessa Agenzia che, condivisibilmente, afferma che la determinazione del reddito diverso in capo al socio utilizzatore deve essere neutralizzato del maggior reddito d'impresa imputato allo stesso utilizzatore, a causa dell'indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento, in presenza di soci tassati per trasparenza o di imprenditore individuale, per evitare un fenomeno, non ammesso, di doppia imposizione sulla medesima base imponibile.
Infine, viene chiarito che la disciplina non si rende applicabile per i beni cui viene riconosciuta l'integrale deducibilità dei componenti negativi, come le autovetture adibite a uso pubblico (taxi), i cui costi sono integralmente deducibili.
Fonte: ItaliaOggi 25/09/2012