La presentazione delle dichiarazioni fiscali entro lunedì prossimo 1° ottobre è uno snodo anche per la compensazione dei crediti Iva. L'utilizzo orizzontale dei crediti - quindi per ridurre o azzerare altri tributi, imposte, contributi - deve superare un doppio slalom: è necessario, infatti, presentare la dichiarazione Iva se la somma da compensare supera i 5mila euro; la dichiarazione va inviata entro il 30 settembre se si vuole utilizzare la somma già dal 16 ottobre mentre se la si presenta il 1° ottobre bisognerà aspettare il 16 novembre per compensare. Per crediti superiori a 15mila euro serve comunque il visto di conformità.
Iter a ostacoli
La trasmissione del modello, infatti, rimuove l'ostacolo alla compensazione del credito annuale (2011) per importi superiori alla soglia di 5mila euro, introdotta dal Dl 16/2012 in sostituzione del precedente importo (10mila euro). Il nuovo tetto, che opera anche (con plafond autonomo) per le compensazioni dei crediti trimestrali, è in vigore dal 1° aprile scorso. In pratica l'utilizzo sopra soglia del credito Iva con altre imposte, tributi o contributi ammessi alla procedura (in questo caso la compensazione è «orizzontale») potrà avvenire solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell' istanza di compensazione/rimborso in caso di crediti infrannuali risultanti dal modello TR. I limiti - vecchi e nuovi - non si applicano alle compensazioni verticali ossia a quelle Iva su Iva anche se operate in F24.
Chi presenta la dichiarazione Iva 2012 (in forma autonoma o in Unico), pertanto, già dal 16 del mese successivo potrà compensare il credito annuale 2011 per importi che eccedono la nuova soglia monetaria. La rimozione del blocco (che ha indotto molti contribuenti ad anticipare l'adempimento già a febbraio di quest'anno, "risparmiando", in tal modo, la comunicazione annuale dati Iva) interessa anche quei soggetti che, dal 1° gennaio e fino alla data d'effetto delle nuove regole (e, dunque, fino al 31 marzo), hanno legittimamente compensato importi superiori a 5mila, ma non a 10mila euro, e che, poi, si sono astenuti dall'effettuare ulteriori compensazioni (vietate, perché eccedenti il nuovo limite) in attesa di adempiere all'obbligo dichiarativo. Dal 16 ottobre, quindi, anche costoro potranno liberamente utilizzare in compensazione l'eccedenza di credito 2011, comprensiva degli eventuali importi riconducibili al l'annualità precedente (credito 2010) non ancora compensati in corso d'anno e che la presentazione del modello rigenera in crediti dell'anno di riferimento. Il tutto nel rispetto del limite massimo di 516.456,90 euro, elevato a un milione per i sub-appaltatori edili.
Ma attenzione. Chi effettuerà l'invio all'ultimo minuto lunedì 1° ottobre (il 30 settembre è domenica) dovrà, poi, attendere il 16 novembre per poter compensare il credito utilizzando i canali telematici dell'Agenzia(Entratel o Fisconline).
La «garanzia»
Resta fermo l'obbligo di presentare il modello completo del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato o della sottoscrizione dell'incaricato della revisione legale, qualora s'intendano compensare importi superiori a 15mila euro. La scadenza in arrivo è importante anche per i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione Iva senza visto di conformità, nel presupposto di voler compensare il credito 2011 solo fino a 15mila euro. Se hanno in seguito deciso di superare tale limite, questi contribuenti (circolare 1/E/2010) potranno presentare una nuova dichiarazione, completa di visto o sottoscrizione del revisore legale, entro il termine previsto e senza applicazione di sanzioni. La sostituzione della dichiarazione originaria può anche riguardare un modello già completo di visto (circolare 16/E/2011). Potrebbe essere il caso in cui, trasmettendo il modello Unico, sia stata inserita erroneamente una nuova dichiarazione Iva priva di visto.
Poiché va, di fatto, a correggere quella già presentata (con visto), la nuova dichiarazione metterebbe fuori gioco le compensazioni effettuate d'importo superiore a 15mila euro. In tali ipotesi, tuttavia, si può presentare, pagando le sanzioni (se il rimedio interviene oltre il termine per l'invio delle dichiarazioni), un terzo modello per ripristinare la situazione precedente o annullare l'invio di Unico, completo della dichiarazione Iva, e ripresentare il modello solo per i redditi.
Fonte: Il Sole 24 Ore 24/09/2012