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Tasse Investimenti esteri: il Fisco vuole tutti i dettagli
01-10-2012

La lunga stagione della dichiarazione dei redditi sta chiudendo i battenti. Entro lunedì primo ottobre, infatti, le persone fisiche e le società di persone (e di capitali se hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) devono trasmettere in via telematica, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato, il modello Unico e le altre dichiarazioni annuali (come quella Irap o Iva).
Uno dei più grossi rompicapi riguarda la compilazione del quadro RW dedicato ai contribuenti, persone fisiche, che, al 31 dicembre 2011, detenevano all'estero investimenti (immobili, attività finanziarie, beni mobili) di valore superiore ai 10.000 euro. Qui vanno denunciati anche i trasferimenti di denaro e altre attività finanziarie da o verso l'estero, che abbiano sempre superato la soglia dei 10.000 euro.
Il quadro RW va presentato, unitamente al frontespizio di Unico anche dai dipendenti e dai pensionati che hanno compilato il modello 730 e ha investimenti all'estero. L'omessa presentazione del quadro RW ai fini del monitoraggio valutario è punita con una sanzione che va dal 10 al 50% dei valori delle attività detenute all'estero e/o degli importi dei trasferimenti non dichiarati.
Immobili
Chi possiede un immobile all'estero, come una seconda casa di vacanza o una quota di multiproprietà, deve indicarlo nel quadro RW anche se il fabbricato è utilizzato direttamente dal proprietario o dai suoi familiari e quindi non è produttivo di reddito. Stesse regole per imbarcazioni, oggetti preziosi e opere d'arte detenute all'estero.
Gli esonerati
Le attività estere di natura finanziaria (azioni e obbligazioni estere, quote di fondi comuni esteri) non vanno indicate nel quadro RW (sezione II) se affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari finanziari italiani (banche, Sim, società fiduciarie, Poste). Non vanno infine indicati nel modulo RW i conti correnti bancari detenuti all'estero se i relativi interessi vengono automaticamente trasferiti su un conto corrente detenuto in Italia dal medesimo contribuente presso una banca o altro intermediario residente che opera le normali ritenute d'imposta.
Con lo scudo
Coloro che si sono avvalsi dello scudo fiscale non hanno obbligo di compilare il quadro RW per i beni rientrati, sia in caso di rimpatrio fisico che giuridico. Se si sono invece avvalsi, nel 2009 o nel 2010, della regolarizzazione, il quadro RW quest'anno va compilato. Esonero anche per i residenti italiani che lavorano all'estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi, per i conti correnti e le attività finanziarie o patrimoniali detenute nel Paese in cui sono occupati.
I valori
Gli immobili vanno valutati in base al costo storico di acquisto, spesso ben inferiore al valore attuale.
Il costo dei fabbricati va indicato per intero nella sezione II, anche se pagato solo in parte e finanziato per il resto con un mutuo. Se il costo d'acquisto non è documentabile, bisogna riferirsi al valore risultante da un'apposita perizia di stima.
Per i beni pervenuti per donazione, va indicato il costo per il donante. Se i beni derivano da un'eredità, si indica il valore dichiarato ai fini della successione o il valore normale a tale data in caso di esenzione.
In caso di cointestazione di un immobile, ognuno dei proprietari deve dichiarare solo la propria quota delvalore del bene.
Per i conti correnti, invece, ciascun cointestatario deve indicare l'intero valore del saldo al 31
dicembre 2011, in quanto tutti hanno la disponibilità per eseguire operazioni e prelevare l'intera somma giacente.
I trasferimenti
Nel quadro RW vanno inoltre indicati, nella sezione III, anche gli importi dei trasferimenti dall'Italia verso l'estero e viceversa, oppure estero su estero (anche all'interno del medesimo Stato) che, nel corso dell'anno, hanno interessato gli investimenti esteri e le attività di natura finanziaria, se l'ammontare complessivo dei trasferimenti (effettuati attraverso intermediari residenti, non residenti o in forma diretta), considerando anche i disinvestimenti rientrati in Italia, sia stato superiore a 10.000 euro. Tutti i trasferimenti vanno sommati tra loro in valore assoluto.
I frutti periodici che hanno fatto aumentare il valore degli investimenti (dividendi, interessi, incasso di canoni d'affitto ecc.) non vanno indicati separatamente, perché compresi nel valore a fine 2011.
Il reddito di eventuali affitti degli immobili esteri va indicato nel quadro RL di Unico, tra i redditi diversi. Invece, per gli immobili tenuti a disposizione non va inserito un reddito nel quadro RL se l'immobile non è soggetto ad imposte sui redditi nel Paese estero (come avviene per gli immobili ubicati in Francia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti ecc.).

 

Fonte: Corriere Economia - N.31  24/09/2012
 

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