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In Unico si fanno largo le patrimoniali del Dl «SalvaItalia»

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In Unico si fanno largo le patrimoniali del Dl «SalvaItalia»
01-10-2012

Da quest'anno, per gli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche, scattano le patrimoniali introdotte dalla manovra Monti (il cosiddetto «SalvaItalia», dl 201/11). La compilazione degli appositi campi del modello Unico può anche servire per verificare la correttezza dei versamenti di luglio, effettuando eventuali regolarizzazioni. Le due patrimoniali, anche se inserite nel medesimo quadro RM, vanno tenute distinte, in quanto diverse sono le modalità di quantificazione dell'imponibile e le aliquote.
L'imposta sugli immobili esteri, che si applica con la stessa aliquota dell'Imu, viene liquidata nella dichiarazione dei redditi indicando il valore imponibile nella colonna dei righi RM33 e RM34 del modello Unico delle persone fisiche. L'imposta andava versata unitamente al saldo dell'Irpef (non sono previsti acconti) con il codice «4041». Chi ha omesso o effettuato in modo carente il versamento può provvedere al ravvedimento pagando una sanzione del 3,75% (un ottavo del 30%). Il versamento non è comunque dovuto se l'imposta lorda è inferiore a 200 euro.
La norma prevede due distinte modalità di calcolo dell'imponibile a seconda di dove si trova l'immobile. Per gli immobili situati in paesi della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo con adeguato scambio di informazioni (si tratta di Norvegia e Islanda), il valore è quello "catastale", come determinato e rivalutato nel Paese estero in cui l'immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Per gli immobili ubicati altrove, l'imposta va invece applicata al costo risultante dall'atto di acquisto ovvero dai contratti stipulati per acquisire i diritti reali. Per gli immobili costruiti dal contribuente, si fa riferimento al costo di costruzione risultante dalla relativa documentazione. In assenza di costo documentato si utilizza il valore di mercato, che può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.
Come chiarito dalla circolare 28/E/2012, in Francia, Irlanda, Malta e Belgio manca un valore catastale estero utilizzabile e l'Ivie dovrà dunque essere calcolata sul costo di acquisto o sul valore di mercato come per gli immobili extracomunitari. Per questi paesi, laddove esista (come avviene in Francia) una rendita catastale, il contribuente potrà comunque determinare l'imponibile calcolando un valore catastale "virtuale", moltiplicando la rendita media per i coefficienti validi in Italia ai fini Imu.
Se l'imponibile non supera 26.381 euro, l'Ivie non è dovuta e neppure si deve compilare il quadro RM di Unico. Al riguardo la circolare 28/E ricorda che va comunque predisposto il modello RW se si supera la soglia di costo di 10mila euro. Diversamente, dopo aver determinato il tributo lordo (0,76% dell'imponibile di colonna 1) vanno detratte le eventuali imposte patrimoniali pagate all'estero nell'anno di riferimento. Per i paesi Ue, la lista dei tributi scomputabili è allegata alla circolare 28/E.

 

20/09/2012   Fonte: Il Sole 24 Ore
 

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