Oltre che con le nuove imposte patrimoniali, gli immobili e le attività finanziarie estere devono fare i conti con la tassazione degli eventuali redditi prodotti. In termini economici, immobili e titoli si differenziano, oltre che per le modalità di tassazione, anche per i quadri della dichiarazione da utilizzare.
I redditi degli immobili esteri vanno riportati nel rigo RL12 per poi concorrere, unitamente a ogni altro elemento reddituale, alla formazione dell'imponibile complessivo soggetto a Irpef progressiva. Va dichiarato l'importo assoggettato a imposta nello stato estero. Qualora l'immobile non sia tassabile nel paese in cui è ubicato (rilevano a questo fine le corrispondenti imposte sul reddito), non occorre alcuna dichiarazione italiana a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun provento (da locazione, affitto o concessione in uso). Per gli immobili esteri locati, si deve invece esporre il canone di locazione percepito dedotto un importo forfettario del 15% (se il canone non è tassato oltrefrontiera), oppure l'ammontare netto assoggettato a imposta nello Stato estero senza ulteriori deduzioni. In quest'ultimo caso spetta un credito di imposta, da calcolare nel quadro CR, corrispondente all'imposta estera. Per i fabbricati non locati, la tassazione scatta solo se oltrefrontiera esiste un'imposizione mediante tariffe d'estimo o con criteri similari.
Per interessi e dividendi percepiti su attività finanziarie all'estero, è prevista (articolo 18 del Tuir) l'applicazione di un'imposta sostitutiva (senza dunque concorso alla formazione dell'imponibile Irpef complessivo) in tutti i casi in cui, per i corrispondenti redditi di fonte italiana, la tassazione avviene applicando un'analoga imposizione. La tassazione sostitutiva si applica indicando i redditi nella sezione V del quadro RM.
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime sostitutivo, e in questo caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Questa opzione non è consentita, come in Italia, per i dividendi su partecipazioni non qualificate (extra black list) che devono obbligatoriamente scontare l'imposta del 12,5% (20% dal 2012). Per i redditi di capitale di fonte estera per i quali in Italia non esistono regimi sostitutivi, la tassazione avviene secondo le regole ordinarie.
20/09/2012 Fonte: Il Sole 24 Ore