Un modello standardizzato per la redazione del contratto in rete. Un modello che va approvato con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il dicastero dello sviluppo economico. Questo è quanto previsto dall'art. 45 della legge n. 134/2012, di conversione del decreto legge n. 83/2012, che ha ulteriormente modificato i commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 del dl n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009. Stabilendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari (comma 4-quater dell'articolo 3 del dl n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009) il contratto potrà essere: redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, e dovrà essere trasmesso ai competenti uffici del Registro imprese attraverso il modello standard tipizzato, da approvarsi con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il dicastero dello sviluppo economico. Dunque, alla luce di questa nuova disposizione normativa sembra di poter supporre che per poter procedere alla costituzione dei contratti di rete e all'iscrizione nel Registro imprese sarà necessario attendere che venga emanato il suindicato decreto che approvi il modello standard tipizzato di tale contratto. Inoltre con lo stesso articolo 45 della legge n. 134/2012, vengono ridisegnati in modo sostanziale e dettagliato i contenuti qualificanti del contratto di rete, ampliandone significativamente l'ambito di utilizzabilità e andando incontro alle istanze dei commentatori e degli operatori economici relative agli aspetti che meritavano una maggiore chiarezza di disciplina. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel Registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Con lo stesso articolo 45 della legge n. 134/2012 è stata introdotta infine una ulteriore novità, per effetto della quale le modifiche al contratto di rete dovranno essere redatte e depositate per l'iscrizione, a cura del soggetto indicato nell'atto modificativo, soltanto presso la
sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. Sarà poi tale ente a provvedere alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti.
Fonte: ItaliaOggi 29/08/2012