Provincia di Ascoli Piceno

ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'

Provincia di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno
Home Programmazione Economica
Home Page » Home Programmazione Economica » lettura PE Notizie e Comunicati
Icona freccia bianca
ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'
18-09-2012

Non è passibile di sanzione la trascrizione nei Registri immobiliari dell'accettazione tacita dell'eredità, se richiesta oltre i 30 giorni dalla data dell'atto notarile che rende possibile la pubblicità dell'evento da cui discende l'acquisto tacito della qualità di erede: è quanto ritenuto dall'agenzia del Territorio nella circolare 3 del 12 settembre 2012, che mette una parola chiara e definitiva su una questione in passato risolta, nei vari uffici periferici, a macchia di leopardo. L'accettazione tacita del l'eredità è l'evento giuridico (che ha come effetto la trasmissione di un patrimonio per causa di morte) provocato dal fatto che il chiamato all'eredità abbia compiuto un atto che presuppone inequivocabilmente la sua volontà di accettare un'eredità (articolo 476 del Codice civile). Banalmente, se il figlio del defunto ne movimenta il conto corrente bancario o vende l'autovettura che era di proprietà del defunto stesso, con ciò egli compie un atto che appunto presuppone la sua intenzione di conseguire l'eredità. Se dunque l'eredità viene acquisita non con un atto di accettazione espressa, ma con un'attività da cui appunto deriva una accettazione tacita, si pone il problema - se la massa ereditaria comprende beni immobili - di pubblicare questo evento nei Registri immobiliari, in modo da certificare il passaggio degli immobili daldefunto al suo erede, accettante tacito. Ebbene, che cosa succede se l'atto contenente l'evidenza di una accettazione ereditaria tacita viene trascritto oltre il termine di 30 giorni dalla sua formazione, cioè dopo il termine superato il quale viene ordinariamente irrogata la sanzione per ritardata esecuzione delle formalità pubblicitarie? Si pensi alla vendita da Tizio a Caio di una casa che Tizio ha ereditato da Mevio (in questo caso Tizio sta tacitamente accettando l'eredità di Mevio); e si ipotizzi che nei Registri immobiliari non sia stato certificato il passaggio ereditario tra Mevio e Tizio. Supponendo che Caio, a sua volta, rivenda la casa a Sempronio e che, in quella sede, ci si accorga della "catena spezzata" tra Mevio e Tizio e si voglia provvedere a "ripararla", si tratta appunto di effettuare una formalità nei Registri immobiliari (la trascrizione del l'accettazione tacita del l'eredità di Mevio da parte Tizio, sulla base della vendita che Tizio ha effettuato) ben oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla compravendita da Tizio a Caio. Ebbene, oggi il Territorio precisa che non vi è alcuna sanzione da applicare: l'argomento in punto di diritto, a supporto di questa affermazione, è che l'accettazione tacita non è operata sulla base di una dichiarazione espressa del chiamato all'eredità, contenuta in un atto redatto con le forme appropriate per essere trascritto nei Registri immobiliari, né è necessariamente correlata a un atto trascrivibile, potendo consistere in un mero
comportamento.

Fonte: Il Sole 24 Ore 13/09/2012
 

Condividi questo contenuto

Il portale della Provincia di Ascoli Piceno è un progetto realizzato da ISWEB S.p.A. con la soluzione ePORTAL

Note legali - Privacy - Responsabile del procedimento di Pubblicazione - Obbiettivi di Accessibilità - Accessibilità - Dichiarazione di Accessibilità

- Inizio della pagina -
Il progetto Provincia di Ascoli Piceno è sviluppato con il CMS ISWEB® di ISWEB S.p.A.