Le società di capitali, come gli enti commerciali e i trust residenti nel territorio dello Stato, per calcolare l'Irap, devono applicare il principio di derivazione dal bilancio di esercizio. In pratica, questi contribuenti devono determinare la base imponibile dell'imposta facendo la differenza tra il valore e i costi della produzione indicati alle lettere A e B del conto economico, a esclusione delle voci riportate ai numeri 9, 10, lettere c e d, 12 e 13. Non entrano pertanto nella base imponibile del tributo i costi indicati in bilancio per il personale, quelli connessi alle svalutazioni delle immobilizzazioni, dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide nonché gli accantonamenti. Il calcolo basato solo sulle risultanze del conto economico non è, tuttavia, sufficiente perché rappresenta un passaggio intermedio nel percorso di determinazione della base imponibile. La differenza individuata deve infatti essere rettificata escludendo i componenti negativi considerati in ogni caso indeducibili (articolo 5 del decreto legislativo 446/97) e tenendo conto delle altre disposizioni comuni ai diversi contribuenti (articolo 11 del decreto legislativo 446/97). Nel dettaglio, non sono ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse da B9; i compensi per attività commerciali e prestazioni di lavoro autonomo occasionali; i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere; i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; gli utili spettanti agli associati in partecipazione; la quota interessi dei canoni di leasing; le perdite su crediti; l'Ici e l'Imu. Per quanto riguarda, invece, le quote di ammortamento dei marchi e dell'avviamento, la deducibilità è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
Inoltre, concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione i contributi erogati per legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze che derivano dalla cessione di immobili "patrimonio" (come le altre plusvalenze e minusvalenze collocate nella parte straordinaria del conto economico, tranne che quelle derivanti da cessione d'azienda).
Ma non è tutto. Il principio di correlazione prevede anche che i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle rilevanti per l'Irap concorrono a formare la base imponibile se correlati a componenti rilevanti in periodi d'imposta precedenti o successivi. È il caso, per esempio, dei resi e degli sconti riferiti a cessioni effettuate in esercizi antecedenti, classificati nella sezione straordinaria del conto economico. Sempre per evitare che componenti positivi o negativi siano esclusi dalla base imponibile per il solo fatto di essere collocati in voci del conto economico non rilevanti ai fini Irap, la disciplina prevede che siano accertati secondo corretti principi contabili.
A completare il quadro delle regole di determinazione della base imponibile Irap sono infine i chiarimenti dell'amministrazione finanziaria. Si tratta di indicazioni fornite per regolare il periodo transitorio e soprattutto per precisare fattispecie specifiche che hanno spesso derogato alla regola generale di derivazione, come, per esempio, nel caso del principio di inerenza, previsto dalle circolari n. 36 e 39 del 2009, di non facile comprensione.
Fonte: Il Sole 24 Ore 10/09/2012