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I GESTORI DI PARCHEGGI COMUNALI SONO SOGGETTI ALLA TASSA RIFIUTI

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I GESTORI DI PARCHEGGI COMUNALI SONO SOGGETTI ALLA TASSA RIFIUTI
03-09-2012

Il gestore in concessione di un parcheggio comunale è tenuto al pagamento della tassa rifiuti. Il tributo va pagato anche sulle aree scoperte affidate in concessione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 7654 del 16 maggio 2012, secondo cui resta «del tutto irrilevante l'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il comune». In effetti, il presupposto impositivo della Tarsu è costituito dal mero fatto oggettivo dell'occupazione del locale o dell'area scoperta a qualsiasi uso adibita. Quindi, non è esonerato dal pagamento il soggetto che utilizzi un'area per la gestione di un parcheggio affidatogli in concessione, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale è effettuata l'occupazione. Peraltro, la gestione dei parcheggi attribuisce al titolare il diritto a fruire in proprio del bene e gli consente di realizzare dei ricavi che costituiscono il prezzo dello svolgimento dell'attività. Infatti, nonostante l'uso del parcheggio sia collettivo, viene comunque pagato un corrispettivo. Le aree destinate a parcheggio a pagamento non possono neppure essere considerate pertinenziali. E anche le relative superfici scoperte sono idonee a produrre rifiuti. Ex lege, infatti, occorre escludere dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) o quelli improduttivi di rifiuti. Non sono esentate neppure le aree a verde. L'art. 62 del dlgs 507/1993 dispone che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia. La Cassazione ha più volte precisato che per l'esclusione dal pagamento del tributo la condizione di impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione delle aree. In particolare, la situazione che legittima l'esonero si verifica quando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale o dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che le relative superfici siano stabilmente insuscettibili di produrre rifiuti. Pertanto, la tassa è dovuta per la sola, obiettiva, possibilità di usufruire del servizio, anche nel caso in cui non vi sia presenza umana costante ma sporadica.

Fonte: ItaliaOggi 10/08/2012

 

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