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Assunzioni dovute senza sconti
20-12-2012

Stop agli incentivi sulle assunzioni dovute per legge. Infatti, nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere non è più possibile applicare agevolazioni. Inoltre, nelle ipotesi in cui l’assunzione sia agevolabile ma venga comunicata in ritardo l’incentivo non sarà fruibile soltanto per il periodo di ritardata comunicazione.
Dal 18 luglio. Diverse le novità a cominciare dai principi generali cha hanno finalità di garantire una disciplina omogenea sulle condizioni di spettanza degli incentivi. Sei le nuove regole valide per tutti gli incentivi:
1. esclusione in caso di assunzioni obbligatorie per legge;
2. limitazione per le aziende in crisi;
3. esclusione nei casi di licenziamento/assunzione di soggetti “coincidenti”;
4. divieto di cumulo;
5. inoltro tardivo della “Co”;
6. obbligo di rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro.
Assunzioni dovute per legge. Il primo principio generale stabilisce che non è possibile applicare gli incentivi in quei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Pertanto, spiega l’Inps, gli incentivi non spettano né nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione e neppure nel caso in cui viene assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva l’obbligo di assunzione.
Cumulo degli incentivi. Il quarto principio generale stabilisce che, per determinare il diritto agli incentivi e la loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. La norma, spiega l’Inps, stabilisce un’equivalenza tra l’utilizzazione diretta e indiretta dello stesso lavoratore. Pertanto, la durata massima fissata per l’incentivo all’assunzione va quantificata considerando sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era alle dipendenze sia gli incentivi goduti durante eventuali periodi di utilizzazione mediante un contratto di somministrazione. La legge n. 223/1991 prevede l’agevolazione contributiva per la durata massima di 12 mesi quando per l’assunzione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In conseguenza del principio, segue che: se un datore di lavoro utilizza per sei mesi il lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione, nell’eventualità che, successivamente, lo assuma direttamente a termine, avrà diritto all’agevolazione per sei mesi, anche se il rapporto ha durata maggiore.
Inoltro tardivo delle “Co”. Il quinto principio stabilisce che l’invio tardivo delle comunicazione telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. L’Inps precisa che la compilazione del campo “agevolazione” dei moduli telematici è facoltativa; e che l’omessa o erronea compilazione non incide sul diritto ai benefici e, quindi, non richieda la rettifica del modulo inviato.

 

Fonte: ItaliaOggi              13/12/2012

 

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