Torna la vecchia e cara buonuscita per i dipendenti pubblici. A chi abbia percepito la prestazione in base al regime di trattamento di fine rapporto, il trattamento sarà riliquidato entro il 31 ottobre 2013. Chiuse di diritto tutte le liti pendenti; nessun recupero di eventuali somme erogate in eccedenza ai lavoratori dipendenti.
Torna la buonuscita.
E’ arrivata la marcia indietro per i dipendenti pubblici, fissata dal decreto legge n. 185/2012 in vigore dal 31 ottobre, in conseguenza della sentenza della corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il permanere della ritenuta del 2,5% a carico dei lavoratori, una volta cambiate le regole di calcolo del trattamento di fine servizio. Il dl ha stabilito la riliquidazione d’ufficio, entro un anno, di tutti i Tfs liquidati in base alle nuove, e adesso abrogate, regole, ma senza procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente. Con il dietrofront è stata disposta anche l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti, nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse ( tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione. Le novità sono raccolte in un emendamento al ddl Stabilità. Il quale fissa inoltre, l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio e fa salvi gli atti e i provvedimenti prodotti sulla base delle disposizioni del decreto legge n. 185/2012 che non verrà convertito in legge.
Testo unico maternità.
Oltre alle imprenditrici agricole anche le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne avranno diritto all’indennità di maternità. La novità arriva da una modifica al Testo unico maternità. L’indennità verrà corrisposta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre successivi, in misura pari all’80% della misura giornaliera del salario convenzionale.
Sempre in tema di maternità, una modifica all’art. 32 del Tu autorizza la contrattazione collettiva a stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Fonte: ItaliaOggi 15/12/2012