Per ottenere il rimborso Imu il contribuente deve presentare una sola istanza al comune, anche nel caso in cui abbia versato in eccesso sia la quota comunale sia quella riservata allo Stato.
Di seguito vengono esaminate varie ipotesi di erroneo versamento dell’Imu, con tanto di semplificazioni:
1. Versamento allo Stato e al comune di un importo non dovuto. Se il contribuente vanta un credito nei confronti sia del comune e sia dello Stato per aver versato ad entrambi importi non dovuti, per ottenete il rimborso deve presentare un’unica istanza al comune che deve verificare se la richiesta ha fondamento. Detta soluzione è improntata su principi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di tutela dell’affidamento e della buona fede, tutelati dallo statuto dei diritti dei contribuenti, che impediscono che il contribuente sia costretto a richiedere il rimborso di un tributo comunale a due soggetti diversi.
2. Versamento allo Stato di una quota Imu dovuta al comune. Qualora il contribuente abbia un credito Imu solo nei confronti dello Stato, in quanto ha versato una quota erariale superiore al dovuto, per ottenere il rimborso deve presentare un’istanza al comune per l’importo pari alla differenza tra la somma versata allo Stato e quella dovuta al comune. Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie.
3. Versamento allo Stato di un importo non dovuto. Se il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento del saldo Imu, pur tenendo conto di quanto versato allo Stato, debba pagare un determinato importo a favore del comune, dovrà presentare all’ente locale un’istanza nella quale deve evidenziare che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente pagata allo Stato all’acconto di giugno. Anche in questo caso il compito di effettuare le relative regolazioni contabili spetta, all’ente locale e allo Stato.
4. Versamento con erronea indicazione del codice tributo. Tale ipotesi può verificarsi quando il contribuente indica erroneamente il codice tributo relativo all’immobile assoggettato all’imposta; ciò determina una diversa distribuzione dell’imposta tra Stato e comune. Nella risoluzione, altre a ribadire che le regolazioni finanziarie dovranno essere eseguite dall’ente locale e dallo Stato, precisa che la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Imu è un tributo comunale.
5. Versamento con erronea indicazione del codice catastale da parte dell’intermediario. E’ questo il caso in cui l’intermediario presso il quale è stato presentato il modello F24 riporta in maniera errata il codice catastale del comune dove è situato l’immobile, indicato dal contribuente nel modello F24. In questo caso, l’intermediario, su richiesta del contribuente, in base alle vigenti disposizioni, deve richiedere l’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e rinviarlo con i dati corretti. Solo in tal modo la Struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette ed effettuare, infine, le relative regolazioni finanziarie. Nella risoluzione è rivolto, alla fine, un monito al contribuente che dovrà tenere informato il comune interessato dell’avvenuta operazione “nelle forme ritenute più idonee”.
Fonte: ItaliaOggi 15/12/2012