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Start up innovative in discesa

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Start up innovative in discesa
18-12-2012

Oggetto sociale più flessibile e ridimensionamento del limite all’obbligo di detenzione della maggioranza del capitale da parte dei soci persone fisiche. Abbassata la percentuale di spese di ricerca e sviluppo richieste e ammesse anche le sole depositarie di brevetti per concorrere fra le società in possesso dei requisiti previsti per le start up innovative. Sono alcune delle modifiche che emergono a seguito degli emendamenti proposti in fase di conversione del dl Crescita 2.0, su cui ieri è stata votata la fiducia alla camera, che oggi lo approva definitivamente.
L’ampliamento delle possibilità di accesso.
Sono considerate start up innovative le società che hanno come oggetto sociale, non più esclusivo, bensì anche solo prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Tale modifica rende, di fatto, molto più flessibile il contenuto dello statuto societario sul tema, aprendo uno spiraglio più ampio anche verso quelle società già costituite e che svolgono attività da non più di 48 mesi per le quali non fosse stato preventivato in origine lo scopo unico di produzione in ambito altamente innovativo. In sostanza la start up rappresenterà la struttura a disposizione della nuova imprenditorialità per favorire la crescita, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, non solo giovanile. Ricordiamo, infatti, che le start up , potranno essere costituite in qualsiasi forma di società di capitali, non quotata, con sede in Italia. Vi rientrano, quindi, sia le srl (ivi compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto) sia le spa e le sapa, sia le società cooperative. Altra importante variazione interessa l’obbligo di detenzione delle quote o azioni da parte dei soci persone fisiche che devono avere la maggioranza delle stesse e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci, obbligo questo che deve essere riscontrabile al momento della costituzione e fino fino ai successivi 24 mesi. Trascorsi, quindi, i due anni si potrà beneficiare della libera trasferibilità delle quote o di aumenti di capitale a favore di altre persone giuridiche.
Meno stringenti i requisiti alternativi.
Oltre ai requisiti congiunti dei quali si deve riscontrare la sussistenza perché una società sia riconosciuta come start up innovativa, occorre dimostrare la presenza di almeno una delle tre ulteriori caratteristiche richieste dalla norma. Si tratta della valutazione di un elevato valore di spese per ricerca e sviluppo, dell’impiego di personale particolarmente qualificato, nonché della proprietà di marchi o brevetti. Ebbene, sia il primo che il terzo di tali requisiti sono stati ammorbiditi dalla nuova versione della legge che in merito alle spese di ricerca e sviluppo prevede che le stesse ammontino ad almeno il 20% (e non più il 30%) del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione. La norma , tuttavia, precisa che dal computo delle spese in commento sono escluse quelle per l’acquisto ma anche per la locazione di beni immobili. Dettagliato, poi, che in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, vanno annoverate tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.
Anche in merito al terzo requisito, inerente la detenzione di privativa industriale relativa a una invenzione, vengono ampliate le possibilità operative in quanto sarà sufficiente anche essere solo depositari e non necessariamente titolari o licenziatari della stessa.

 

Fonte: ItaliaOggi                      13/12/2012
 

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