Provincia di Ascoli Piceno
Apprendisti, il de minimis frena gli incentivi
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Apprendisti, il de minimis frena gli incentivi 18-12-2012 Incentivi agli apprendisti in standby finché manca la dichiarazione “de minimis”. Infatti, l’Inps non autorizzerà la fruizione dello sgravio totale dei contributi fino a quando non abbia acquisito la dichiarazione.
Apprendistato incentivato.
La legge Stabilità 2012 ha introdotto un particolare incentivo per promuovere l’occupazione giovanile. In particolare, a favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, ha previsto la riduzione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. L’agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove ed ha durata di tre anni; per gli anni successivi al terzo, e fino alla fine dell’apprendistato resta confermata l’aliquota contributiva del 10%.
La dichiarazione “de minimis”.
Per poter accedere allo sgravio contributivo i datori di lavoro devono provvedere all’invio della dichiarazione “de minimis”. Solo a seguito di tale presentazione le sedi attribuiranno il codice autorizzazione “4R”. Inoltre l’Inps indica i codici tipo contribuzione da utilizzare per gli apprendisti beneficiari dello sgravio contributivo:
· “J6-K6” con validità da 01/2012 (primo anno di sgravio);
· “J7-K7” con validità da 01/2013 (secondo anno di sgravio);
· “J8-K8” con validità da 01/2014 (terzo anno di sgravio).
I datori di lavoro che hanno operato in maniera difforme rispetto alle predette indicazioni dovranno provvedere alla sistemazione dei flussi UniEmens mediante procedura UniEmens Vig.
La trasmissione della dichiarazione de minimis.
L’inps conferma che la dichiarazione “ de minimis” deve essere inviata da parte delle aziende nel più breve tempo possibile dall’assunzione del giovane lavoratore. Adesso inoltre spiega che l’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all’acquisizione di tale dichiarazione, nonostante la decorrenza dell’incentivo resti sempre dalla data in cui è intervenuta l’assunzione dell’apprendista, evento che realizza la condizione per fruire dello sgravio. Ciò significa che fintantoché il datore di lavoro non produce all’Inps la dichiarazione sul “de minimis”, egli non potrà cominciare a fruire materialmente della riduzione contributiva. Inoltre, l’Inps spiega che, al fine di agevolare e di velocizzare le operazioni, le aziende dovranno avere cura di valorizzare, nella dichiarazione, il campo riferito alla normativa interessata indicando anche la data di assunzione degli apprendisti che dà luogo al beneficio. La dichiarazione “de minimis”, si ricorda, deve attestare che , nell’anno di stipula dell’apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti “de minimis” e contenere la quantificazione degli stessi incentivi eventualmente già fruiti nel triennio.
Fonte: ItaliaOggi 08/12/2012
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