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Esenti Imu i piccoli terreni agricoli

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Esenti Imu i piccoli terreni agricoli
11-12-2012

L'appuntamento del 17 dicembre per il pagamento del saldo Imu per l'anno 2012 non risparmia i proprietari e i titolari di diritti reali (usufrutto, enfiteusi, superficie) su terreni agricoli e aree edificabili.
I terreni sono tuttavia destinatari di agevolazioni se posseduti e coltivati da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti iscritti nelle apposite gestioni previdenziali. Sono tuttavia previste specifiche agevolazioni per determinati soggetti che detengono tali beni immobili nell'esercizio dell'attività agricola.
La base imponibile
La base imponibile per il calcolo dell'Imu relativamente ai terreni agricoli è determinata in base al reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% e successivamente moltiplicato per il coefficiente 135; tale coefficiente si riduce a 110 per i soggetti beneficiari dell'agevolazione.
Con riferimento alle aree edificabili la base imponibile è pari, invece, al valore venale in comune commercio, ovvero al valore di mercato alla data del 1° gennaio 2012.
In entrambi i casi l'aliquota applicabile è quella ordinaria pari allo 0,76%, con possibilità da parte del comune di aumentarla o diminuirla di 0,3 punti percentuali.
Agevolazioni agricoltori
Per quanto riguarda le agevolazioni legate al mondo agricolo occorre prima di tutto definirne in modo preciso l'ambito soggettivo e l'ambito oggettivo.
Con riferimento all'ambito oggettivo, si ribadisce che le agevolazioni riguardano, sia i terreni agricoli, sia le aree fabbricabili.
In secondo luogo, si chiarisce che sono rivolte, sia a persone fisiche, sia a società. In particolare la norma ne individua come destinatari i soggetti persone fisiche che possiedono la qualifica di Iap (Dlgs 99/2004) o di coltivatore diretto iscritti nella previdenza agricola e che pertanto pagano i relativi contributi Inps. Allo stesso modo le agevolazioni sono rivolte anche alle società in possesso della predetta qualifica di Iap. A tal fine si ricorda che una società di persone è tale a condizione che almeno un socio sia in possesso della qualifica di Iap, mentre per una società di capitali tale requisito deve essere riscontrato in capo a un amministratore. In ogni caso risulta fondamentale che il socio o amministratore Iap sia iscritto all'Inps gestione agricola e che versi i relativi contributi.
Le normativa in materia prevede tre ordini di agevolazioni:
· il coefficiente moltiplicativo;
· l'abbattimento della base imponibile per le piccole superfici;
· la classificazione di area agricola ancorché il terreno sia inserito in una zona edificabile.
L'agevolazione consiste che ai fini del calcolo della base imponibile Imu, per i terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da Iap il moltiplicatore è pari a 110 anziché 135.
L'agevolazione , sempre riservata ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Iap, iscritti nella
previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, riguarda la riduzione della base imponibile. Infatti fino al valore di 6mila euro del terreno non si paga l'imposta e per il valore successivo scattano le seguenti riduzioni:
- del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6mila euro e fino a 15.500;
- del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 15.500 euro e fino a 25.500;
- del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 32mila.
Nel caso in cui il coltivatore diretto o Iap possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni.
Tali riduzioni devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
Si deve, altresì, precisare che si tratta di agevolazioni che hanno natura soggettiva. Pertanto si devono applicare per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
Quindi se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile. Nell'ipotesi in cui, invece, i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno. Ad esempio, se ci fosse solo un comproprietario che coltiva il fondo a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione. Infatti l'Imu dovuta dai comproprietari che non coltivano il fondo deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo senza agevolazioni.
Si ricorda che la circolare ministeriale n. 3/DF/2012 ha chiarito che l'agevolazione spetta anche alle persone fisiche Iap o coltivatori diretti che coltivino il terreno attraverso una società di persone mediante la concessione in affitto del terreno medesimo alla società (articolo 9, Dlgs 228/2001).
Aree edificabili
Per quanto riguarda le aree edificabili (agevolazione t), l'agevolazione si manifesta nella determinazione della base imponibile. Infatti, come già precisato, nel caso in cui l'area sia posseduta e coltivata da un soggetto Iap o coltivatore diretto, la stessa si considera agricola. Ne deriva che la determinazione della base imponibile seguirà la modalità previste per i terreni agricoli ovvero il metodo catastale (reddito dominicale) invece che il valore venale. Inoltre il terreno è considerato interamente agricolo anche nell'ipotesi in cui l'area sia di proprietà di più persone di cui solo una abbia i requisiti di Iap o coltivatore diretto e conduca direttamente il fondo.
Si ricorda che i terreni situati in zone di collina e di montagna, compresi gli orticelli (circolare n. 9/1993 del ministero delle Finanze) sono in ogni caso esenti da Imu.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore             06/12/2012

 

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