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Bollettino o modello F24: due vie per il saldo

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Bollettino o modello F24: due vie per il saldo
06-12-2012

Doppia opzione per il saldo Imu del 2012; dal 1° dicembre, infatti, oltre al modello F24, i contribuenti
potranno usare anche il bollettino postale ad hoc approvato con decreto ministeriale del 23 novembre scorso.
Tanto nell'uno che nell'altro caso, è possibile scegliere forme di pagamento elettroniche con addebito diretto sul proprio conto corrente: attraverso i normali sistemi di home banking è possibile saldare il modello F24 con un semplice ordine telematico. In molti casi, le procedure legate al conto consentono anche il pagamento di bollettini postali. Infine, lo stesso decreto del 23 novembre prevede la possibilità di versare l'imposta tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane. In questo caso, si riceve la conferma dell'avvenuta operazione (con le modalità previste per il servizio di collegamento telematico), insieme con l'immagine virtuale del bollettino, o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito. Chi fosse meno abituato all'uso delle nuove tecnologie, potrà pagare l'uno o l'altro modello recandosi fisicamente presso uno sportello bancario o postale, avendo cura di conservare la ricevuta di pagamento, specialmente se si usano i contanti.
La compilazione
Quale che sia la forma prescelta, è necessario prestare particolare attenzione alla compilazione del modello (bancario o postale), poiché su questo trovano esposizione, oltre ai dati anagrafici del contribuente, anche gli elementi che individuano il beneficiario delle somme (Comune o Erario) e che consentono di specificare alcune particolarità. Eventuali errori nella esposizione dei dati non pregiudicano la sostanziale correttezza di quanto pagato ma spesso non consentono ai soggetti beneficiari di incrociare i dati. Per rimediare a errori si può intervenire con comunicazioni e richieste di rettifica, come in una sorta di ravvedimento operoso che, ove non si tratti di minori pagamenti, è assolutamente gratuito.
Si pensi, ad esempio, al codice che identifica il Comune di ubicazione del fabbricato, piuttosto che al codice tributo, differenziato tra ipotesi di abitazioni principali (e relative pertinenze) e immobili diversi (altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili), con l'ulteriore differenziazione, per questi ultimi, in ragione del beneficiario (comune o erario). Su questi aspetti non si dovrebbe sbagliare, e va notato che l'uso del bollettino (seppur meno pratico per chi deve stampare elevati volumi) aiuta nella compilazione, perchè prevede già i righi suddivisi negli spazi necessari e non impone, a differenza del modello F24, l'indicazione del codice numerico.
Sempre a titolo di impatto grafico, lo stesso bollettino contempla, per le categorie di immobili interessati, due distinte colonne, una per il Comune (sempre presente), l'altra per l'Erario (presente solo per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e dai fabbricati rurali). Completano le indicazioni richieste quelle sul tipo di versamento effettuato (se a titolo ordinario, o in ravvedimento operoso), sul fatto che gli immobili siano cambiati rispetto al passato (e quindi potrebbe essere necessaria la presentazione di una dichiarazione Imu), sul tipo di rata che si sta pagando (saldo, nel caso specifico della scadenza del 16 dicembre, che slitta al 17), sul numero degli immobili (ovviamente per ciascuna categoria omogenea di beni) e infine, sul periodo di imposta cui si riferisce il pagamento.
Gli arrotondamenti
Si dovrà prestare particolare attenzione all'arrotondamento delle somme da versare: anche su questo
aspetto, il bollettino postale aiuta, avendo già prestampati gli zeri, proprio a evocare la necessità della
"sistemazione" al momento di presentarsi alla cassa. Peraltro, trattandosi del versamento del saldo, si dovrà quantificare l'intero debito annuale (con le nuove aliquote, se variate), deducendo quanto a suo tempo già versato a titolo a di acconto in una o due rate (valore anch'esso già arrotondato).

 

Fonte: Il Sole 24 Ore                            03/12/2012

 

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