Licenziare un dipendente l’anno prossimo costerà da un minimo di 459 euro a un massimo di 1.377 euro. Lo prevede il maxiemendamento dei relatori al ddl conversione del dl sviluppo che abbassa la misura della nuova tassa di licenziamento introdotta dalla riforma Fornero dal 50% al 41% ma con riferimento non più all’indennità Aspi spettante al lavoratore, ma al suo massimale (pari a 1.119 euro a valore 2013). La novità si riverbera sui licenziamenti collettivi dove pure è previsto il pagamento del ticket, però in misura triplicata e non prima del 1 gennaio 2017. In tal caso pertanto, bisognerà pagare da un minimo di 1.377 a un massimo di 4.131 euro. A conti fatti, la novità eleva il ticket con riferimento ai licenziamenti dei lavoratori retribuiti fino a 1.310 euro; per i licenziamenti di lavoratori retribuiti oltre quella somma invece, la misura è la stessa prima e dopo delle modifiche del maxiemendamento.
Ticket per licenziare (anche gli apprendisti).
La nuova tassa è finalizzata a finanziare la riforma degli ammortizzatori sociali. Nel nuovo scenario le due principali prestazioni per i disoccupati, Aspi e mini Aspi, verranno finanziate con un contributo a carico delle imprese nella stessa misura pagata oggi (1,31%), più un’aliquota aggiuntiva sui rapporti a termine (1,4%), più quest’ulteriore contributo, analogo all’una tantum oggi pagata per l’accesso alla mobilità. Tuttavia, mentre oggi il contributo straordinario colpisce soltanto le aziende in crisi e di certe dimensioni, dal prossimo anno il ticket di licenziamento si applicherà a tutti i datori di lavoro, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine dell’apprendistato. La nuova tassa scatta dal prossimo anno; tuttavia, fino al 31 dicembre 2016, non sarà dovuta nei casi in cui è dovuto il contributo di ingresso alla mobilità. Per il periodo 2013-2015, inoltre, il ticket non andrà versato per:
· I licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale;
· Le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile per completamento attività e chiusura cantiere.
Dal 1 gennaio 2017, inoltre, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del ticket è triplicata.
Le novità.
Tra le novità del maxiemendamento: due con riferimento ai criteri di calcolo del ticket, una sulle condizioni di applicazione del ticket. La prima novità modifica l’aliquota di calcolo, facendola scendere dal 50 al 41%. La seconda novità modifica la base dove si applica l’aliquota per calcolare l’importo del ticket: mentre oggi è il “trattamento mensile iniziale di Aspi”, il maxiemendamento la cambia in “massimale mensile di Aspi”; fermo restando, invece, che il ticket è dovuto per “ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni “. Infine, con la terza novità si aggiunge che il ticket è dovuto “indipendentemente dal requisito contributivo” posseduto dal lavoratore circa il suo diritto sull’Aspi. Una precisazione che, non essendoci prima, poteva fare intendere che il ticket non andasse versato laddove il lavoratore, per carenza (appunto) del requisito contributivo, non avesse accesso all’Aspi. Con la nuova previsione, insomma, si chiarisce che , spetta o meno l’Aspi al lavoratore, il ticket va pagato.
No al fax per gli intermittenti.
Altra novità è l’abrogazione del fax, tra i diversi canali di trasmissione della nuova comunicazione di chiamata al lavoro dei lavoratori intermittenti.
Fonte: ItaliaOggi 01/12/2012