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Bonus energia, ancora una proroga

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Bonus energia, ancora una proroga
04-12-2012

Il cosiddetto bonus energia, la detrazione d'imposta riconosciuta per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, può essere usufruito per le spese che saranno sostenute entro il prossimo 30 giugno.. Vale quindi la pena di verificare l'opportunità di mettere in cantiere lavori finalizzati ad aumentare il risparmio energetico degli edifici visto che è ancora possibile usufruire della detrazione d'imposta nella significativa misura del 55%, seppure diluita in 10 anni. Anche perché la normativa è stata significativamente rimaneggiata e, a decorrere dalle spese sostenute dal 2013 questi costi saranno detraibili sono dalle persone fisiche (nella meno conveniente percentuale del 36%) e non più dai soggetti IRES. Se non interverranno ulteriori proroghe, quindi, gli enti non potranno più avere alcun beneficio a fronte di queste spese e anche se le proroghe arriveranno, è estremamente improbabile che la percentuale di detrazione resti al 55%. Va comunque tenuto presente che per usufruire della detrazione dall'IRES è necessario che la dichiarazione dei redditi dell'ente evidenzi un debito d'imposta derivante, indifferentemente, da qualunque categoria di reddito. Sul tema delle detrazioni c'è una certa confusione in quanto le disposizioni che regolano la materia dei benefici fiscali per il risparmio energetico sono state più volte modificate e, di conseguenza, negli ultimi anni sono cambiate anche le procedure da seguire per poterne usufruire. Inoltre le ultime modifiche normativa hanno trattato contemporaneamente delle detrazioni del bonus energia e di quelle del 36% dall'IRPEF per gli interventi manutentivi sugli immobili. Può servire distinguere le due normative.
1.
Le modifiche alla detrazione del 36% dall'IRPEF. Il regime di detrazione del 36% dall'IRPEF per i costi di risanamento del patrimonio edilizio sono di due tipi: la detrazione è diventata definitiva, nel senso che è stata "messa a regime", attraverso l'inserimento nel D.P.R. 917/1986 dell'articolo 16-bis; il suo ammontare è stato innalzato al 50% per le spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013; la percentuale, però, tornerà ad essere quella del 36% per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2013. Rientra nella nuova detrazione un'ampia tipologia di interventi; dalle manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo e, limitatamente alle parti comuni di edifici residenziali, anche quelle ordinarie, alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; dagli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, a quelli relativi all'adozione di misure antisismiche; dai lavori di bonifica dell'amianto, all'esecuzione dei lavori volti ad evitare gli infortuni domestici. Mentre la tipologia degli interventi oggetto della nuova detrazione è stata ampliata nessuna modifica ha riguardato, invece, l'ambito soggettivo di applicazione, che resta limitato alle persone fisiche; di conseguenza, gli enti non commerciali non possono mai utilizzare questa detrazione.
2.
Il bonus energia. La detrazione che invece interessa anche gli enti è quella relativa ai lavori volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, la cui cessazione era prevista per la fine di questo anno e per la quale è stata stabilita la proroga fino al 30 giugno 2013. Come per il passato, il termine riguarda il pagamento delle fatture. La norma istitutiva della detrazione è la L. 296 del 2006, art. 1, cc.
344-347; trattandosi di una proroga la disciplina applicabile è quella originaria, come modificata nel corso degli anni; in particolare: - è stato previsto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta; - è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica; - è stato previsto l'esonero della presentazione dell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l'installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; - dal 2012, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; - è stato eliminato l'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori. Come precisato, gli enti non commerciali possono usufruire del "bonus energia", indipendentemente dalla circostanza che gli immobili oggetto degli interventi afferiscano alla sfera istituzionale o a quella dell'attività commerciale eventualmente esercitata. Gli interventi agevolati sono quelli effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti. Le spese possono riguardare tanto gli immobili posseduti (in proprietà o altro diritto reale), quanto gli immobili detenuti (in locazione o comodato, ad esempio). La misura della detrazione è ancora il 55% ed è confermato l'obbligo di rateizzarla in 10 anni. Restano confermati anche i limiti delle spese detraibili, differenziati a seconda della tipologia di intervento:
- 100.000 euro per gli interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento; sono quelli che conseguono un indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% ai valori previsti dalla normativa
-  60.000 euro per gli interventi di miglioramento dell'isolamento termico; sono quelli volti ad incrementare l'isolamento termico di pareti, coperture, pavimenti, finestre e infissi, entro determinati parametri tecnici;
-  60.000 euro per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- -300.000 euro per la sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione, di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Rimangono ferme anche le altre regole di applicazione dell'agevolazione vigenti nel 2012:
-  il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale (a meno che l'ente non effettui i lavori nell'ambito dell'attività commerciale esercitata);
-  è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
-  per dimostrare la riqualificazione di edifici è necessario acquisire la certificazione energetica dell'immobile, se introdotta dalla Regione o dall'ente locale oppure, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto da un professionista abilitato;
- per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari non occorre più dal 2008 – presentare l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica; questa certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi - realizzati a patire dal 15 agosto 2009 - riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a compensazione;
- bisogna trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell'attestato di qualificazione energetica;
- per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d'imposta, è necessario comunicare all'Agenzia delle entrate le spese effettuate nei periodi d'imposta precedenti; la comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta.

 

Fonte: Avvenire - Ed. nazionale - non profit                 28/11/2012

 

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