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Iva per cassa, specifiche in fattura

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Iva per cassa, specifiche in fattura
30-11-2012

Per avvalersi del regime Iva di cassa dal 1° dicembre sarà sufficiente specificarlo sulle fatture emesse. Anche questa formalità, comunque, non è indispensabile, perché quello che conta sono le modalità con le quali sarà effettuata la liquidazione periodica del mese di dicembre. Secondo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21 novembre, infatti, la scelta dell'interessato si desume dal comportamento concludente, anche se dovrà essere poi comunicata nella dichiarazione annuale Iva. Valgono, in sostanza, i principi generali sulle modalità delle opzioni e revoche in materia tributaria, codificati nel dpr n. 442/97. Un passaggio del provvedimento meriterebbe però qualche spiegazione. Si tratta del punto 2.3, ove si prevede che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, sono considerate valide le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale Iva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Questa previsione non può essere intesa nel senso che le comunicazioni effettuate con la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni (quindi legalmente omessa), oppure non effettuate affatto, per esempio per dimenticanza, non sono valide e quindi pregiudicano la scelta del contribuente, essendo l'efficacia dell'opzione collegata soltanto al comportamento concludente (ferma restando la sanzione per il ritardo o l'omissione della comunicazione). La previsione del provvedimento parrebbe doversi intendere quale non punibilità, in via autonoma, del ritardo della comunicazione contenuto entro novanta giorni.
Decorrenza del regime di cassa.
L'art. 8 del dm 11 ottobre 2012 ha stabilito che le disposizioni dell'art. 32-bis, del dl 83/2012, concernenti il nuovo regime contabile Iva di cassa del quale possono avvalersi i soggetti con volume d'affari annuo fino a 2 milioni, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Occorre prestare attenzione all'elemento al quale è collegata la decorrenza: operazioni «effettuate» dal 1° dicembre. È rilevante quindi il momento di effettuazione dell'operazione, da individuare secondo le regole dell'art. 6 del dpr 633/72. Per esempio, con riferimento a una cessione di beni consegnati il 20 novembre e da fatturare il 15 dicembre, non sarà possibile avvalersi del regime di cassa, ma dovrebbe ritenersi consentito applicare (sussistendo i presupposti) la «vecchia» esigibilità differita di cui all'art. 7, dl n. 185/2008: ciò perché, anche se la fattura è emessa dopo il 1° dicembre, l'operazione è stata effettuata prima. Per il vero, stando alla lettera dell'art. 32-bis, l'art. 7 del dl n. 185/2008 si intende abrogato a decorrere dal 1° dicembre 2012; tuttavia, sembra ragionevole, per evitare soluzioni di continuità nel passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni, ritenere che, così come il nuovo regime si applica alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, anche le precedenti disposizioni cessino di applicarsi con decorrenza dalle medesime operazioni.
Modalità ed efficacia dell'opzione.
Il provvedimento dell'Agenzia stabilisce che l'opzione per il regime di cassa si desume dal comportamento concludente ed è poi comunicata nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è esercitata. Con le stesse modalità dovrà essere esercitata la revoca dell'opzione. In merito all'efficacia temporale, il provvedimento stabilisce che l'opzione è efficace dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata ed è vincolante per tre anni (salvo che vengano meno i presupposti per l'applicazione del regime particolare, per esempio per superamento del limite di volume d'affari), dopo di che si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca. In caso di inizio dell'attività, l'opzione può essere manifestata con effetto da tale momento. In sede di prima applicazione, inoltre, considerato che il dm ha fissato la decorrenza del nuovo regime al 1° dicembre 2012, il provvedimento prevede che l'opzione, comunicata con la dichiarazione annuale Iva 2012 che sarà presentata nel 2013, ha effetto dal 1° dicembre 2012 e che, in tal caso, ai fini del computo del triennio minimo, il 2012 si considera il primo anno di applicazione del regime particolare, sicché il vincolo cesserà il 31 dicembre 2014.La prima manifestazione esteriore della volontà dell'interessato di adottare il regime particolare è l'indicazione «Iva per cassa ex art. 32-bis, dl 83/2012)», da apporre sulle fatture emesse. Questa indicazione, seppure obbligatoria, non rappresenta però una condizione per l'applicabilità del regime particolare, tanto che la sua eventuale omissione si considera violazione formale. Ne segue che il comportamento concludente al quale è collegata l'efficacia dell'opzione si concretizza nelle modalità di liquidazione dell'imposta relativa al primo periodo fiscale, vale a dire il mese di dicembre 2012 per coloro che intendono avvalersi del nuovo regime da subito. A questo proposito, vi è qualche difficoltà per i contribuenti trimestrali, che dovrebbero adottare distinti criteri di liquidazione dell'imposta per l'ultimo periodo dell'anno (che peraltro, per i trimestrali per opzione, non forma oggetto di specifica liquidazione, ma confluisce nella dichiarazione annuale).

 

Fonte: ItaliaOggi                           23/11/2012
 
 

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