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Iva per cassa al via, limiti ampi per accedere al nuovo sistema

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Iva per cassa al via, limiti ampi per accedere al nuovo sistema
26-11-2012

In partenza l'Iva per cassa per i contribuenti con volume d'affari fino a 2 milioni di euro. Le convenienze di certo non mancano ma la gestione del sistema può essere un freno non indifferente al successo dell'operazione. Soprattutto per i soggetti fino ad oggi in contabilità semplificata l'accesso al regime vuol dire tener conto delle movimentazioni finanziarie con tutte le complicazioni che ciò comporta. Un po' a sorpresa il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2012 ha fissato l'avvio del nuovo regime dal 1° dicembre 2012. Le disposizioni non rappresentano un'assoluta novità in quanto seppure in misura più limitata la possibilità di «liquidare» l'Iva per cassa è già prevista dal nostro ordinamento dall'art. 7 del decreto legge 185/2008. Questa disciplina (che cesserà di avere valenza dal 1° dicembre di quest'anno e cioè in coincidenza con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni) è però alquanto diversa da quella innovata. Per segnalare le differenze di maggior rilievo segnaliamo:
• ambito soggettivo: il sistema prevede la possibilità di accedervi per coloro i quali hanno un volume d'affari fino a 200 mila euro. Il futuro sistema estende il limite a 2 milioni di euro;
• ambito oggettivo: l'attuale sistema consente l'accesso per singola operazione a scelta del contribuente. Quello futuro comporta invece, una volta esercitata l'opzione, l'applicazione dello stesso a tutte le operazioni del contribuente salvo alcune eccezioni;
• detraibilità: l'attuale sistema non comporta conseguenze con riguardo al diritto alla detrazione. Nel futuro sistema invece così come l'esigibilità dell'imposta è posticipata al momento dell'incasso (salvo alcune eccezioni) anche la detraibilità dell'imposta sugli acquisti è posticipata al momento del pagamento del fornitore;
• conseguenze per cessionari e committenti: nell'attuale sistema chi riceve una fattura emessa in base al sistema «per cassa» non può detrarre l'Iva fino al momento in cui non paga tale fattura. Nel futuro sistema invece i committenti e cessionari di soggetti che hanno optato possono godere del diritto alla detrazione secondo le regole ordinarie. Un punto senza dubbio qualificante è l'ingente aumento dei limiti quantitativi previsti: i contribuenti potenzialmente interessati è molto più ampia di quanto accade oggi ricomprendendo tutti i soggetti passivi Iva che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro. Come già accennato una volta esercitata l'opzione per il regime per cassa tutte le operazioni effettuate dal contribuente devono considerare tali regole salvo le eccezioni così da riassumere.
Operazioni attive che non seguono il regime per cassa:
• le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto;
• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni;
• le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
• le operazioni di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Operazioni passive che non seguono il regime per cassa:
• gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile;
• gli acquisti intracomunitari di beni;
• le importazioni di beni;
• le estrazioni di beni dai depositi Iva. In base al contenuto nel decreto dello scorso ottobre si può ritenere che coloro i quali rientrano in un regime speciale Iva possono adottare il regime per cassa previa separazione dell'attività a norma dell'art. 36 del dpr n. 633/1972, applicando sia regimi speciali Iva sia il regime ordinario. L'esclusione di talune operazioni passive dal sistema per cassa è da illustrare considerando che nello stesso oltre al posticipo dell'esigibilità sussiste un obbligo di posticipare la detrazione dell'imposta fino (in linea generale) al pagamento del fornitore. Ciò se applicato anche alle operazioni sopra indicate avrebbe comportato una ingiustificata penalizzazione del contribuente oltre in alcuni casi ad una impossibilità di applicazione (con riguardo a quelle operazioni che non prevedono un pagamento).

 

Fonte: ItaliaOggi Sette - Ed. nazionale            19/11/2012

 

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