Sanzioni pesanti per i mancati versamenti e per l'omessa o infedele dichiarazione Imu.
I contribuenti che non versano in tutto o in parte l'imposta dovuta, rischiano la sanzione del 30 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti.
Per quanto riguarda, invece, l'adempimento dichiarativo, la mancata presentazione del modello o l'invio di una dichiarazione infedele, fanno scattare le sanzioni calcolate in percentuale sull'imposta dovuta. In ogni caso, il ravvedimento consente ai contribuenti di sanare le violazioni rendendo il conto meno salato.
Il sistema sanzionatorio previsto per chi commette violazioni legate alla presentazione della dichiarazione Imu ricalca quello dell'Ici. In particolare, la dichiarazione infedele viene punita con una sanzione dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. È il caso, ad esempio, di chi versa l'Imu su un'area edificabile dichiarando un valore inferiore a quello di mercato. Con l'accertamento, oltre alla richiesta della maggiore imposta, può scattare la sanzione per insufficiente versamento e quella per infedele dichiarazione. Infatti, molti Comuni, anche sulla base di una recente interpretazione della Cassazione (sentenza 11445/2010), applicano cumulativamente le due sanzioni.
Se, invece, l'errore riguarda elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, la sanzione non va quantificata in percentuale sul tributo ma si applica l'importo fisso da 51 euro a 258 euro. Questa sanzione è prevista anche per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
Per quanto riguarda, invece, l'omessa presentazione da parte di chi è obbligato a inviare il modello, la
sanzione va dal 100 al 200% dell'Imu dovuta, con un minimo di 51 euro. È il caso, ad esempio, di chi pur versando correttamente gli importi dovuti non adempie agli obblighi dichiarativi.
Ipotesi diversa è quella di chi paga in misura ridotta beneficiando di un'agevolazione deliberata dal Comune ma omette la presentazione del modello. Il rischio è che l'ente, non essendo a conoscenza della situazione soggettiva del contribuente, possa richiedere l'integrazione del versamento disconoscendo di fatto l'agevolazione.
Nei casi di infedele e omessa dichiarazione, la sanzione si riduce a 1/3 se, entro il termine per proporre ricorso in commissione tributaria, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione.
Ciò detto, va rimarcato il fatto che gli enti locali detengono la potestà regolamentare in materia di
accertamento e di riscossione dell'Imu. È opportuno, quindi, che i contribuenti si confrontino con i Comuni dove sono localizzati gli immobili, per verificare le regole specifiche di funzionamento del tributo.
Fonte: Il Sole 24 Ore 19/11/2012