A risolvere i problemi di applicazione dell'Imu ai fabbricati inagibili o inabitabili, nonché quelli relativi agli immobili vincolati per motivi storico-artistici, è il decreto legge n. 16/2012 (convertito nella Legge n. 44/2012).
Ai fabbricati inagibili o inabitabili - di fatto non utilizzati - l'Ici accordava una riduzione dell'imposta pari al 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistevano queste condizioni. Seppure con diversa formulazione, anche per ciò che riguarda il calcolo dell'Imu il Dl n. 16/2012 ha accordato tale riduzione sulla base imponibile, lasciando sostanzialmente inalterato il risultato.
L'applicazione dell'agevolazione è prevista quando l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con una perizia resa da un soggetto abilitato, con spese a carico del proprietario; quest'ultimo, nel formulare la richiesta d'inagibilità o inabitabilità, deve allegare idonea documentazione, solitamente fotografica. In alternativa, il proprietario può presentare un'autocertificazione che attesti le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato e la mancanza di elementi che consentono l'abitabilità, come ad esempio l'allacciamento a luce e acqua. Esiste inoltre la possibilità di procedere a un riclassamento nella categoria dei fabbricati collabenti.
Per quanto riguarda gli immobili d'interesse storico-artistico la base imponibile è ora determinata adottando i criteri ordinari e applicando poi la riduzione del 50 per cento. In precedenza, la base imponibile era determinata rivalutando del 5% la rendita catastale computata in base alla tariffa d'estimo minore, tra quelle previste per le abitazioni site nella stessa zona censuaria.
Nell'interesse pubblico, i proprietari sono tenuti alla conservazione dei beni culturali; per adempiere tale dovere si trovano a sostenere, non di rado, costi di manutenzione elevati; di conseguenza, il reddito effettivo degli immobili risulta non determinabile con certezza.
In considerazione del carattere patrimoniale di un'imposta quale l'Imu, è evidente che per i proprietari
d'immobili d'interesse storico-artistico si profila un rincaro. In considerazione del complesso di vincoli e
obblighi gravanti per legge sui proprietari d'immobili d'interesse storico-artistico, sarebbe opportuno – in presenza di interventi di manutenzione che li rendano temporaneamente inagibili o inabitabili - introdurre la possibilità di poter applicare alla base imponibile ridotta del 50% l'ulteriore riduzione del 50% prevista per detti fabbricati inagibili o inabitabili, così da consentire il parziale ripristino delle precedenti agevolazioni; la base imponibile verrebbe così, in definitiva, tassata nella misura del 25 per cento.
Fonte: Il Sole 24 Ore 19/11/2012