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Dopo un acconto «light» il saldo pesa sui rurali

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Dopo un acconto «light» il saldo pesa sui rurali
26-11-2012

Con l'avvento dell'Imu, i fabbricati rurali perdono l'esenzione di cui avevano beneficiato con l'Ici. La manovra salva-Italia prevede l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 23 del Dl 207/2008 e, di riflesso, l'assoggettamento dei fabbricati rurali all'Imu. In particolare il comma 1-bis disponeva l'esenzione ai fini dell'Ici per «le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità» indicati nell'articolo 9 del Dl 557/1993. L'abrogazione di questa norma fa venire meno qualsiasi esenzione per i fabbricati rurali, esenzione che trovava la sua giustificazione nella circostanza che la relativa rendita era già compresa nella tariffa di reddito dominicale.
Case e rurali strumentali
Una volta chiarito che l'Imu si applica anche ai fabbricati rurali, occorre precisare che le regole di tassazione sono differenti a seconda che il fabbricato sia adibito a uso abitativo o a uso strumentale.
L'imposizione dei fabbricati rurali abitativi segue le regole ordinarie, pertanto l'aliquota di base è dello 0,76%, che i Comuni possono diminuire o aumentare sino a un massimo di 0,3 punti percentuali. Tuttavia, nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale, si ha diritto a godere delle relative agevolazioni: aliquota di base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni.
I fabbricati rurali strumentali invece sono assoggettati a un'aliquota ridotta pari allo 0,2%, che i Comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1% per cento. Rientrano tra questi fabbricati anche quelli a destinazione abitativa dei dipendenti dell'azienda agricola, a tempo indeterminato o determinato, per un numero annuo di giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento. Sono inoltre esenti dall'imposta i fabbricati rurali strumentali ubicati in Comuni classificati montani o parzialmente montani, in base al l'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, secondo quanto previsto dal comma 8 del l'articolo 9 del Dlgs 23/2011, anche all'indirizzo www.istat.it/it/archivio/6789.
Bisogna notare che per le abitazioni l'acconto di giugno è stato pari a metà dell'imposta (o 1/3, per i proprietari di prime case che hanno scelto di versare anche la rata di settembre), mentre per i rurali strumentali l'acconto è stato del 30%, con la conseguenza che il saldo sarà decisamente più pesante della prima rata, dovendo andare a conguaglio con l'aliquota decisa dal Comune. Per quanto riguarda la base imponibile, in generale i coefficienti da applicare al valore della rendita rivalutata del 5% variano a seconda della categoria in cui sono accatastati gli immobili. I fabbricati rurali a uso strumentale sono generalmente iscritti in catasto fabbricati nella categoria D/10, mentre le abitazioni rurali ricadono nella categoria dei fabbricati classificati nel gruppo catastale A. I coefficienti corrispondenti sono rispettivamente pari a 60 e 160.
Tuttavia, come precisato dal decreto ministeriale 27 luglio 2012 e dalla circolare ministeriale 3/DF/2012 i fabbricati rurali mantengono la categoria originaria; quindi ad esempio un ufficio aziendale mantiene la categoria A/10 e, come tale, il coefficiente è 80.
I fabbricati da censire
Il comma 14-ter dell'articolo 13 del Dl 201/2011 dispone che i fabbricati rurali iscritti al catasto dei terreni debbano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, per consentirne
l'assoggettamento a tassazione. Diversamente, questi fabbricati risulterebbero sprovvisti di rendita, e sarebbe impossibile assoggettarli all'Imu. Per i fabbricati iscritti in catasto entro il 30 novembre, l'imposta municipale si versa in una soluzione entro il 17 dicembre, perché in questo caso non è stato versato l'acconto di giugno.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore                 19/11/2012

 

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