Per effettuare il saldo del l'Imu sull'abitazione principale bisogna considerare che solo per quest'anno è possibile versare l'imposta in tre tranche: un primo acconto a giugno pari a 1/3 dell'imposta calcolata con l'aliquota dello 0,4%, un secondo acconto a settembre, calcolato sempre sull'aliquota base nazionale, e il saldo a dicembre. In occasione del saldo, però, bisogna applicare l'aliquota determinata dal singolo Comune e calcolare il saldo al netto degli acconti di giugno e settembre (per chi ha scelto questa soluzione) oppure al netto dell'unico acconto versato a giugno. Il tutto ovviamente a condizione che sussista il requisito dell'abitazione principale, la cui definizione è peraltro più ristretta rispetto all'Ici.
I requisiti
In primo luogo, nell'immobile il contribuente deve avere contemporaneamente la «dimora abituale» e la «residenza anagrafica», mentre con l'Ici le risultanze anagrafiche costituivano una semplice presunzione. Deve poi trattarsi di «unica unità immobiliare»: non è più possibile, quindi, considerare abitazione principale due immobili contigui, escluso il caso di unità immobiliari catastalmente unite ai soli fini fiscali. Il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica deve riguardare «il possessore e il suo nucleo familiare». Va però chiarito, nel caso in cui i coniugi vivano in case diverse nello stesso Comune, che solo una può usufruire dell'aliquota agevolata, peraltro soggetta all'obbligo dichiarativo. Nell'ipotesi in cui sia invece un figlio a vivere in un altro immobile ubicato nello stesso comune, costituendo così un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione. E arriviamo così alle agevolazioni di cui gode l'abitazione principale.
Le agevolazioni
Oltre all'aliquota ridotta, è prevista una detrazione base di 200 euro e una maggiorazione, limitata al biennio 2012-2013, pari a 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni e fino a 400 euro. Pertanto, il massimo teoricamente raggiungibile dalla detrazione (base + maggiorazione) ammonterebbe a 600 euro. I Comuni possono comunque disporre l'aumento della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, anche introducendo varianti correlate al reddito del contribuente o altri elementi. Altra particolarità dell'abitazione principale è costituita dalla devoluzione dell'intero gettito ai comuni, soluzione peraltro prevista anche per i fabbricati rurali strumentali e per gli alloggi Iacp e delle cooperative a proprietà indivisa: in questi casi l'imposta perde la sua natura dualistica non essendo dovuta la quota erariale.
Di conseguenza, tutto il tributo va versato in un unico rigo del modello F24.
Immobili assimilati
La disciplina delle abitazioni principali si estende inoltre alle assimilazioni legali e a quelle decise dai Comuni. A parte le pertinenze (nel limite di tre), l'unica forma di assimilazione ope legis è costituita dalla casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, mentre nel secondo gruppo (facoltativo) rientrano le abitazioni degli anziani e disabili lungodegenti e quelle dei cittadini italiani residenti all'estero. Per gli alloggi Iacp e delle cooperative a proprietà indivisa l'agevolazione è invece limitata - secondo l'interpretazione ministeriale - alla sola detrazione base (200 euro), trattandosi di contribuenti non persone fisiche. Dove l'assimilazione è stata prevista dal Comune - ad esempio per gli anziani ricoverati - è probabile che il contribuente abbia versato un acconto considerando l'immobile come seconda casa (usando peraltro codici diversi) e ora deve pagare il saldo considerandola come abitazione principale, con la possibilità di andare anche a credito. In questo caso, non è del tutto chiaro come bisogna comportarsi, dal momento che manca una disciplina sui rimborsi della quota statale. A rigore, la competenza per i rimborsi dovrebbe spettare al Comune, trattandosi di imposta municipale: sarebbe veramente eccessivo imporre al contribuente di presentare due istanze, una al Comune e l'altra al l'agenzia delle Entrate.
Fonte: Il Sole 24 Ore 19/11/2012