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TASSA SUI LICENZIAMENTI

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TASSA SUI LICENZIAMENTI
18-07-2012

Per lasciare a casa un dipendente, a torto o ragione, l'impresa sarà costretta non solo a superare lo scoglio dell'articolo 18, ma a pagare pure il ticket all'Inps d'importo variabile a seconda dell'anzianità aziendale. La nuova tassa è finalizzata a finanziare la riforma degli ammortizzatori sociali. Nel nuovo scenario saranno due le principali prestazioni a favore dei disoccupati: l'Aspi e la mini Aspi. Entrambe le prestazioni verranno finanziate con un contributo a carico delle imprese con applicazione di un'aliquota contributiva dell'1,31%. Infine è previsto un ulteriore contributo che si applicherà a tutti i datori di lavoro, in tutti i casi di interruzione dei un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Tassato anche l'apprendistato. Il nuovo ticket andrà pagato in ogni caso d'interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuta dal 1º gennaio 2013. L'importo, a carico del datore di lavoro, è pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale posseduta dal lavoratore negli ultimi tre anni.

Casi di esclusione.

La nuova tassa non è dovuta, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso alla mobilità (articolo 5,comma 4, della legge n. 223/1991). Per il periodo 2013-2015, inoltre, il ticket non andrà versato nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4, comma 9, della legge n. 223/1991), non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.

Quanto vale la nuova tassa.

L'Aspi, in via generale, è calcolata sulla retribuzione globale lorda del lavoratore percepita nell'ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. È pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui non superi l'importo di 1.180 euro. In ogni caso, l'indennità Aspi non può superare mensilmente l'importo pari a 1.119,32 euro.



Fonte: ItaliaOggi Sette – Ed. Nazionale 25/06/2012
 

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