Entro il prossimo 30 novembre si dovranno regolare i conti con il Fisco. Scade, infatti, a fine mese il termine per versare la seconda rata di acconto relativa al periodo di imposta 2012, per tutti i contribuenti, privati, imprese e professionisti. Ciascuna situazione ha le proprie particolarità, ma esistono anche alcuni tratti comuni. A partire dal fatto che eventuali errori, omissioni o carenti versamenti possono determinare l'applicazione di sanzioni pari al 30%, oltre agli interessi moratori.
L'acconto di novembre non interessa però tutti gli ambiti tributari. Sono infatti escluse le addizionali comunali (già versate in unico acconto nei mesi estivi), le addizionali regionali e le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero, il cui pagamento è previsto solo a saldo.
Irpef
Devono pagare l'acconto i contribuenti che hanno evidenziato al rigo RN33 di Unico un importo di almeno 52 euro. Per calcolare l'importo da versare, occorre tenere conto del Dpcm del 21 novembre 2011, che ha ridotto la misura dell'acconto dal 99 al 96 per cento. Il decremento produce i propri effetti solo su questa seconda rata di acconto: chi vuole avvalersi della disposizione deve conteggiare il 96% dell'intero importo dovuto e poi sottrarre la quota già versata nei mesi estivi, calcolata sul 99% dell'imposta totale. Si presentano alla cassa, per la prima volta, i contribuenti la cui prima rata di acconto non superava 103 euro e che, quindi, finora non hanno (correttamente) versato.
L'obbligo di pagare l'acconto interessa anche i molti contribuenti persone fisiche che hanno optato per la cedolare secca sugli affitti. Infatti occorre versare in acconto, a titolo di imposta sostitutiva, il 95% della misura applicata il precedente anno. Anche in questa situazione trova applicazione la riduzione di tre punti percentuali prevista dal Dpcm del 21 novembre 2011: l'importo dovuto va calcolato sul 92% del rigo RB11.
Ires e Irap
In relazione al comparto Ires, l'acconto dovuto ammonta all'intera imposta indicata per l'anno precedente (rigo RN17 per il modello delle società di capitali e rigo RN28 per gli enti non commerciali), al netto di quanto già versato come prima rata, pari al 40 per cento.
Per quanto attiene all'Irap, la misura dell'acconto varia a seconda della natura del contribuente: per contribuenti Irpef è pari al 99% dell'importo indicato nel rigo IR22 di Unico, al netto della prima rata; mentre per i contribuenti Ires l'acconto è del 100% dell'importo indicato nel rigo IR22, al netto della prima rata.
I ricalcoli
Gli operatori alle prese con gli acconti incontrano le maggiori difficoltà nelle ipotesi in cui le disposizioni legislative obblighino a una diversa quantificazione rispetto al metodo storico.
Si tratta, in particolare, delle norme sui beni concessi in uso a soci o familiari, le società in perdita sistematica, il nuovo regime fiscale applicabile alle cooperative e la scomparsa di deduzioni forfetarie, come quelle concesse da tempo ai distributori di carburante. In queste ipotesi, che saranno esaminate nelle pagine successive, per determinare le somme a debito è indispensabile effettuare simulazioni, ricalcoli e aggiustamenti. Inoltre, per i beni in uso ai soci e le società di comodo occorre anche rideterminare la prima rata di acconto già versata, da maggiorare con un tasso di interesse del 4% annuo, dal versamento del primo acconto sino al 30 novembre.
Aumentano le somme da versare anche per chi possiede fabbricati storico-artistici locati a terzi, perché questi beni sono interessati, nel 2012, da una profonda modifica delle regole di tassazione, accompagnata dall'obbligo di anticipare il carico fiscale già in sede di acconto.
Le operazioni di ricalcolo, però, in alcuni casi permettono anche di ridurre legittimamente e in modo facoltativo, la somma da versare. Le ipotesi più frequenti riguardano le situazioni in cui sono state sostenute spese ingenti che rientrano fra gli oneri deducibili o detraibili nel corso del 2012, rispetto alla differente situazione del passato. Inoltre, è stato ampliato il beneficio fiscale connesso alle ristrutturazioni edilizie, sia in percentuale che per tetto massimo di spesa. Anche per i possessori di immobili a disposizione si alleggerirà la rata, in quanto la tassazione di tali fabbricati è stata assorbita dal l'Imu a decorrere dal 2012.
Per le imprese, oltre a possibili ribassi derivanti da una contrazione dell'attività, qualche sorpresa positiva potrebbe giungere dall'incremento delle deduzioni forfetarie per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, oltre che da un impatto sulle imposte dirette connesso alla possibile deduzione dell'Irap gravante sul costo del lavoro.
Fonte: Il Sole 24 Ore 16/11/2012