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Dall'Iva all'Irap tutte le novità
19-11-2012

Interventi fiscali a tutto campo nella legge di stabilità, così come modificata dall'emendamento presentato due giorni fa dai relatori al provvedimento. Aumenterà l'Iva ordinaria dal 21 al 22% (da luglio 2013), i figli a carico daranno diritto a maggiori sconti, non ci sarà alcuna franchigia per gli oneri deducibili dal reddito Irpef e per quelli detraibili dall'imposta e salterà anche il tetto di 3mila euro delle spese detraibili per ciascun periodo d'imposta. L'Irap, poi, dovrebbe essere più leggera per le imprese e dovrebbero essere dettagliate le esclusioni dall'imposta regionale sulle attività produttive per i «piccoli» e i professionisti. Dal 2014, inoltre, verrà aumentata la deduzione dalla base imponibile Irap del cuneo fiscale, cioè collegata al costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato. Novità in vista anche per le attività detenute all'estero.
L'Ivie (imposta sul valore degli immobili esteri) e l'Ivafe (l'imposta sul valore delle attività finanziarie pure detenute all'estero) saranno applicabili dal 2012 e non più dal 2011. Quanto già versato per l'anno scorso, dunque, varrà come acconto di quelle dovute per quest'anno. Entrambe le imposte saranno riscosse con la tecnica degli acconti Irpef il 16 giugno e il 30 novembre di ogni anno.

Le voci del dizionario

A
ALIQUOTE IVA
L'emendamento al disegno di legge di stabilità ha aumentato l'aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22% dal 1° luglio 2013, mantenendo invariata quella del 10 per cento. Il disegno di legge di stabilità prevedeva che a decorrere dal 1° luglio 2013, le aliquote Iva del 10% e del 21% sarebbero aumentate di un punto percentuale (articolo 40, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98), ma con l'emendamento presentato due giorni fa è stato deciso solo l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22%, sempre dal 1° luglio 2013. L'aumento si applicherà alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2013. Quindi, è importante individuare con precisione quando ciò accade, per comprendere quale sia l'aliquota da applicare e da addebitare al cliente.
Ad esempio, la cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna del bene, restando ininfluente la stipula del relativo contratto (scritto o verbale). Quindi, l'aumento scatterà solo per le merci consegnate dopo il 30 giungo 2013.
ATTIVITÀ ESTERE
L'Ivie (imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero) e l'Ivafe (imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all'estero) saranno applicabili dal 2012 e non dal 2011. Le imposte già versate per il 2011, quindi, saranno considerate in acconto di quelle dovute per il 2012. L'Ivie e l'Ivafe, inoltre, verranno riscosse come l'Irpef, cioè pagando anche le due rate di acconto (al 16 giugno e al 30 novembre di ogni anno).
Per l'Ivafe, l'importo fisso di 34,20 euro si applicherà per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero, a prescindere dal fatto che siano detenuti o meno in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. In precedenza, quest'ultima condizione era necessaria per applicare la misura fissa di 34,20 euro.

C
CUNEO FISCALE
Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 sarà aumentata la deduzione dalla base imponibile Irap cosiddetta del cuneo fiscale, cioè collegata al costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato. Questa deduzione si applicherà a tutti i soggetti passivi Irap, tranne che alle amministrazioni pubbliche e alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti.
Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, questa deduzione prevede che per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato (non come co.co.pro. o amministratori) si possa dedurre il 100% dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre che un importo forfettario, su base annua, pari a:
- 4.600 euro (aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni);
- ovvero a 9.200 euro (15.200 euro per donne e giovani), se i lavoratori sono impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L'emendamento alla legge di stabilità ha aumentato dal 2014 la deduzione base da 4.600 euro a 7.500 euro (da 10.600 euro a 13.500 euro per donne e giovani), mentre quella per il Sud è stata portata da 9.200 euro a 15mila euro (da 15.200 euro a 21.000 euro per donne e giovani).

D
DETRAZIONI E DEDUZIONI DI ONERI
Non è più prevista la riduzione di un punto percentuale delle due aliquote Irpef del 23% e del 27 per cento. Quindi, le persone fisiche con reddito fino a 15mila euro continueranno a pagare un'Irpef del 23%, mentre per lo scaglione che va da 15mila a 28mila euro euro l'aliquota dell'imposta personale è del 27 per cento. Non è più prevista l'introduzione dal 2012 della franchigia di 250 euro per gli oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef e per quelli detraibili dall'imposta. Nel testo originario della legge di stabilità questa disposizione colpiva i soggetti con un reddito complessivo superiore a 15mila euro a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Oltre all'eliminazione della franchigia di 250 euro, l'emendamento di due giorni fa elimina anche il tetto dei 3mila euro delle spese detraibili per ciascun periodo d'imposta.

F
FIGLI A CARICO
Dal 1° gennaio 2013 è previsto l'aumento della detrazione da 800 euro a 950 euro per ciascun figlio a carico (anche naturale riconosciuto, adottivo, affidato o affiliato), a prescindere dalla convivenza con i genitori. Non rileva neanche l'eventuale residenza all'estero, la situazione o meno di studente ovvero lo svolgimento di stage o tirocini gratuiti o prestazioni di lavoro produttive di reddito. La legge di stabilità prevede anche l'aumento da 900 euro a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

G
GESTIONE PORTAFOGLI
Dal 2013 non sarà più esente da Iva la gestione individuale di portafogli titoli, ma sui relativi corrispettivi si dovrà applicare l'Iva, come oggi accade per i servizi di custodia e amministrazione. L'imponibilità Iva, quindi, si applicherà alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. Per evitare di perdere l'Iva sugli acquisti relativi ai servizi di gestione individuale di portafogli, l'emendamento prevede che dal 1° gennaio 2013 sarà possibile optare per l'applicazione separata dell'Iva, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972.

I
IRAP PER LE IMPRESE
In base all'emendamento dei relatori, dal 2014 dovrebbe aumentare la deduzione dalla base imponibile Irap per tutti i soggetti passivi Irap, diversi dalle amministrazioni pubbliche. Lo sconto fiscale ritornerebbe così ai livelli previsti prima del 1° gennaio 2008. La deduzione dovrebbe applicare indipendentemente dal valore della produzione, ma solo se si ha una base imponibile Irap inferiore a 180.999,91 euro. Gli importi di deduzione dovrebbero aumentare al calare della base imponibile. L'emendamento di due giorni fa prevede anche l'aumento dell'ulteriore deduzione prevista per le ditte individuali, le snc, le sas e i professionisti.
IRAP PROFESSIONISTI E PICCOLE IMPRESE
Sempre in base all'emandamento di due giorni fa, le imprese e i professionisti che non si avvalgono di
lavoratori dipendenti e che impiegano pochi beni strumentali dovrebbero essere esentati dall'Irap al 2014. L'importo massimo dei beni strumentali da utilizzare sarà determinato con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. Si cercherà, quindi, di determinare i parametri per l'esenzione dall'Irap dei soggetti non organizzati. A questo fine, è prevista una dotazione annua di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

P
PENSIONI DI GUERRA
L'esenzione dell'Irpef per le pensioni di guerra non si applicherà se gli emolumenti verranno percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15mila euro. L'originario testo della legge di stabilità prevedeva l'eliminazione dell'esenzione in tutti i casi di reddito complessivo superiore a 15mila euro e non solo ai casi di reversibilità della pensione. L'esenzione Irpef è attualmente prevista per le pensioni di guerra di ogni tipo e per le relative indennità, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni relative a decorazioni dell'ordine militare e alle medaglie al valor militare.

S
SOCIETÀ AGRICOLE
Le snc, le sas e le srl agricole ritorneranno alla tassazione in base alla differenza dei costi e dei ricavi dal 2013 e non da quest'anno, come invece era previsto dal testo originario della legge di stabilità.
L'emendamento prevede che gli acconti d'imposta per il 2013 dovranno essere rideterminati sulla base del bilancio e non con riferimento ai redditi catastali. Ditte individuali e società semplici continueranno a determinazione il reddito sulla base dei criteri catastali.

T
TERRENI AGRICOLI
La rivalutazione dei redditi dominicali e agrari dei terreni del 15% si applicherà dal 2013 e non da quest'anno, come invece era previsto dall'originaria legge di stabilità. La rivalutazione del 15% è ridotta al 5% se i terreni sono posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.


Fonte: Il Sole 24 Ore                       15/11/2012

 

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