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Iva 2011, ultimo appello per evitare reati

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Iva 2011, ultimo appello per evitare reati
19-11-2012

Il 27 dicembre è non solo il termine per versare l’acconto Iva, ma è anche la data-limite per evitare che si producano conseguenze penali per coloro che hanno versato l’Iva del 2011 per importi superiori a 50 mila euro. L’art.10-ter del decreto legislativo 74/2000, infatti, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine previsto per pagare l’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
Sul versante penale non ci sono possibili vie di fuga: o si paga entro il termine, oppure si configura il reato. Eventuali pagamenti dell’imposta dovuta oltre il termine potrebbero solo aiutare a ottenere le attenuanti ma non eliminano in radice il reato.
Alcuni contribuenti, pertanto potrebbero doversi confrontare con due adempimenti in scadenza nel medesimo giorno, con ricadute diverse. Quindi, in caso di carenza di risorse sufficienti, è consigliabile provvedere al saldo delle somme scoperte del 2011. Se non si riesce a estinguere completamente l’obbligazione, sarebbe necessario almeno ridurre il debito sotto la soglia limite di 50.000 euro, scongiurando così le conseguenze penali.
Escludendo il caso del saldo del mese di dicembre e quello del saldo dell’ultimo trimestre del 2011, peraltro, i benefici concessi dall’art.13 del decreto legislativo 472/97 non si possono più conseguire, essendo già spirato lo scorso 1 ottobre, il termine ultimo per il rimedio spontaneo. I contribuenti, dunque, faranno bene a dirottare le disponibilità finanziarie sui debiti pendenti del 2011, per scongiurare le sanzioni penali. Mentre ciò che resterà sospeso per il 2012 potrà essere sanato con ravvedimento operoso, fino al termine di presentazione della prossima dichiarazione annuale Iva.
Alla luce delle responsabilità penali, è privo di utilità il comportamento degli operatori che, in periodi di difficoltà economica, spesso attendono l’invio del preavviso di liquidazione delle somme da parte dell’agenzia delle Entrate, potendo così sfruttare l’opportunità della rateazione senza fideiussione. Ma si tratta di un comportamento inefficace, poiché il pagamento della somma dovuta dopo il 27 dicembre non elimina per nulla il reato, ma al limite allevia le pene.


Fonte: Il Sole 24 Ore                     16/11/2012
 

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