Così sono sempre più numerosi gli imprenditori alle prese con un nuovo pesante adempimento: la dimostrazione al proprio committente del corretto adempimento degli obblighi di versamento dell'Iva e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente relativi alle prestazioni d'appalto eseguite.
Le nuove disposizioni introdotte dall'art.13-ter del dl 83/2012, il cosiddetto decreto crescita (convertito nella l. 12 agosto 2012, n. 134) sulla responsabilità solidale negli appalti, divenute pienamente operative dall'11 ottobre 2012 per i pagamenti relativi ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012, stanno creando serie difficoltà alle imprese. Con la circolare 40 dell'8/10/2012 l'Agenzia delle entrate ha previsto la possibilità per le imprese appaltatrici e subappaltatrici di autocertificare il rispetto degli obblighi tributari relativi al versamento dell'Iva e delle ritenute fiscali, in modo da poter evitare l'attestazione di un professionista abilitato per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni. Ma anche tale possibilità non sembra semplificare di molto la procedura che si va a innescare per ottenere il pagamento di una prestazione di appalto.
Gli operatori economici sono in affanno, schiacciati da un'ulteriore incombenza. C'è un tam-tam, infatti, che si sta diffondendo da impresa a impresa: chi, per ottenere l'incasso di una fattura, si vede richiedere dal proprio cliente committente la compilazione di un'autocertificazione a dimostrazione dell'avvenuto adempimento dei connessi obblighi fiscali, a sua volta la richiede ai propri fornitori-appaltatori. Subappalto, dato che comunque nella maggior parte dei casi anche l'autocertificazione, seppur firmata dall'impresa, richiederà l'ausilio di un professionista. Se ogni committente, per evitare il rischio di una sanzione da 5 mila a 200 mila euro, prima di pagare l'appaltatore gli chiede, con la fattura per le prestazioni effettuate, anche un'autocertificazione del rispetto degli obblighi tributari a esse connessi e lo stesso fa ogni appaltatore ai propri subappaltatori per evitare il rischio della responsabilità solidale in caso di mancato adempimento di tali obblighi, c'è il rischio che in molti casi costi e tempi dell'attività amministrativa necessaria agli adempimenti documentali relativi alle prestazioni d'appalto e subappalto finiscano per superare costi e tempi delle prestazioni stesse. Senza poi considerare i rischi di violazioni penali che incombono sulle autocertificazioni non correttamente compilate. In assenza di precise delimitazioni dell'ambito di applicazione, la norma, infatti, opera indipendentemente dal valore del contratto e dalla tipologia dell'attività svolta e quindi le dell'attività svolta e quindi le sanzioni potrebbero trovare applicazione anche per casistiche marginali.
La sanzione minima di 5 mila euro che rischia il committente che non abbia verificato, prima di procedere al pagamento dell'appaltatore, il corretto adempimento da parte di quest'ultimo e dei suoi eventuali subappaltatori, degli obblighi tributari relativi al contratto stesso, sarà in molti casi sproporzionata, perché non limitata al corrispettivo del contratto (come previsto invece per la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore) e finirà per penalizzare soprattutto le imprese di più piccole dimensioni. In altri casi accadrà che l'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno ancora ricevuto il pagamento dal proprio committente di fatture già emesse per lo stesso contratto, non riusciranno più a riceverlo, se proprio a causa di quel mancato pagamento non sono stati in grado di versare la relativa Iva. Insomma, un cane che si morde la coda.
LA NUOVA DISCIPLINA IN PILLOLE
L'appaltatore. Il decreto sviluppo (dl 83/2012) ha previsto nell'art.13-bis, in vigore dal 12 agosto 2012, che in caso di subappalto l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore, per i versamenti relativi alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e all'Iva dovute dal subappaltatore per le prestazioni relative al rapporto di subappalto.
L'appaltatore, per evitare tale responsabilità solidale, deve verificare che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento dei corrispettivi pattuiti nel contratto di subappalto, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore potendo sospendere i pagamenti fino all'esibizione della documentazione che provi la corretta esecuzione dei suddetti obblighi fiscali. Il committente. L'art.13-bis ha inoltre previsto che il committente, prima di pagare l'appaltatore deve richiedere a quest'ultimo l'esibizione della documentazione attestante che i predetti adempimenti scaduti alla data del versamento dei corrispettivi pattuiti, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. A tal fine è previsto che il committente può sospendere i pagamenti fino all'esibizione della documentazione che provi la corretta esecuzione dei suddetti obblighi fiscali. Il committente che viola tale previsione è punito con una sanzione da 5 mila a 200 mila euro se i suddetti adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal subappaltatore. Tali disposizioni sono finalizzate a garantire una maggiore certezza nel conseguimento del gettito derivante dalle ritenute fiscali e dal versamento dell'Iva, attraverso la partecipazione dei committenti alla verifica della correttezza degli adempimenti tributari degli appaltatori.
Ambito di applicazione delle nuove disposizioni. Tali disposizioni si applicano a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi stipulati dal 12 agosto 2012 e riguardano i contratti conclusi nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva e in ogni caso i contratti stipulati da società di capitali, enti pubblici ed enti privati, società non residenti, Stato ed enti locali. Sono invece escluse dall'applicazione di tali disposizioni le stazioni appaltanti di lavori pubblici di cui all'art.3, comma 33 del dlgs 163/2006.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Con la circolare 40 dell'8/10/2012 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che gli appaltatori e gli eventuali subappaltatori possono documentare il rispetto degli obblighi fiscali già scaduti al momento del pagamento dei corrispettivi loro dovuti in relazione ai contratti di appalto e subappalto anche attraverso l'attestazione di un Caf Imprese o di un professionista abilitato, (dottore o ragioniere commercialista o consulente del lavoro), possibilità specificatamente prevista dalla norma, oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/2000. In tal caso la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'appaltatore o dal subappaltatore deve contenere: l'indicazione del periodo in cui l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata • liquidata, specificando se la liquidazione si è chiusa a debito o se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'Iva per cassa oppure la disciplina del reverse charge; indicare il periodo in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, o • scomputate totalmente o parzialmente; riportare gli estremi dei mod. F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell'Iva e delle • ritenute suddette; contenere l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto • di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Fonte: ItaliaOggi Sette - Ed. nazionale 12/11/2012