Provincia di Ascoli Piceno
BENI D'IMPRESA, DOPPIO BINARIO
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BENI D'IMPRESA, DOPPIO BINARIO 03-09-2012 Sui beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari disposizioni antielusione e obbligo di
comunicazione telematica corrono su binari separati. Le divergenze fra il testo normativo della disposizione finalizzata a contrastare le concessioni di beni d'impresa a prezzi inferiori a quelli di mercato e le disposizioni attuative dell'obbligo di monitoraggio e controllo hanno creato, due distinti obblighi fiscali da tenere adeguatamente separati ai fini della loro corretta interpretazione da parte dei destinatari degli stessi. Sono infatti oggetto di monitoraggio e comunicazione telematica anche concessioni in godimento o operazioni che non rientrano nel novero delle disposizioni antielusione introdotte nel nostro ordinamento dall'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011. L'avvicinarsi del termine per l'invio della prima comunicazione telematica all'anagrafe tributaria fissato per il prossimo 15 ottobre costituisce lo spunto per riflettere sulla complessa disposizione. Il frutto di tale doppio binario è dunque la differente tecnica normativa che ha connotato il provvedimento primario (dl 138/2011) e quello secondario (provvedimento direttoriale 16/11/201) al quale era demandato unicamente il compito di individuare «... modalità e termini...» per l'effettuazione della comunicazione telematica avente quale scopo quello di garantire l'attività di controllo del rispetto delle disposizioni antielusive. Per comprendere come norme antielusione e obbligo di comunicazione telematica corrano su due distinti binari basta fare dei semplici esempi. Se una società concede in godimento ai suoi soci persone fisiche alcuni beni a prezzi superiori a quelli di mercato non scattano i meccanismi antielusione previsti dal dl 138/2011 quali: l'indeducibilità assoluta dei costi sostenuti su tali beni dall'impresa concedente o l'obbligo di dichiarare il reddito diverso da parte del socio utilizzatore in misura pari alla differenza fra corrispettivo pattuito e valore di mercato. Nonostante ciò anche in tale situazione l'impresa concedente o, in alternativa, il socio utilizzatore dovranno però provvedere all'invio telematico della comunicazione di tale godimento attraverso il tracciato record allegato al provvedimento direttoriale del 16/11/2011. Una situazione del tutto analoga si presenta quando i beni della società sono stati concessi in godimento ai soci di società appartenente al medesimo gruppo del quale fa parte la società concedente. Una tale fattispecie è infatti del tutto estranea alle disposizioni antielusione contenute nell'articolo 2 comma 36-terdecies del dl 138/2011 che parlano unicamente di «... concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore» mentre è oggetto espresso di comunicazione telematica per effetto di quanto disposto nel provvedimento direttoriale sopra citato. Situazioni analoghe le ritroviamo nelle ipotesi di concessione in godimento di beni d'impresa a soci non persone fisiche, estranei alle disposizioni antielusione perché non soggetti passivi ai fini dei redditi diversi, oppure nel variegato mondo dei finanziamenti e delle capitalizzazioni realizzate nel periodo d'imposta previste unicamente nel provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011. Solo prendendo consapevolezza del doppio binario esistente in materia si riesce a districarsi nel complesso scenario creatosi attorno a tali disposizioni normative. Se si è di fronte a una fattispecie per la quale sussiste solo l'obbligo di comunicazione ma non si applicano le disposizioni antielusione i comportamenti da tenere e, soprattutto, le eventuali conseguenze sanzionatorie saranno infatti del tutto diversi. Se si omette di comunicare una fattispecie che non rientra nelle disposizioni antielusione la sanzione comminabile sarà quella tipica delle omesse o inesatte comunicazioni al fisco pari a euro 258. Se invece non si comunica o si comunica in maniera inesatta, una concessione in godimento rientrante nelle fattispecie previste dalle citate disposizioni antielusione, la sanzione applicabile sarà quella prevista dal comma 36-sexiesdecies dell'articolo 2 del dl 138/2011 ovvero: 30% della differenza fra valore di mercato e corrispettivo pattuito del godimento.
Fonte: Italia Oggi 28/08/2012
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