L'Irpef - e le relative addizionali - viaggiano a due velocità sugli immobili storici di proprietà di persone fisiche che non li detengono in regime d'impresa, a seconda che gli stessi siano o meno dati in locazione. Mentre, infatti, per gli immobili non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati in uso promiscuo dal professionista, l'imposta sui redditi è assorbita, dal 2012, dall'Imu, per quelli concessi in locazione, che sono a loro volta soggetti all'imposta municipale, tale assorbimento non è stato previsto.
Per i proprietari di immobili storici locati, quindi, finisce la tassazione che prevedeva l'applicazione dell'Irpef sulla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare, tra quelle previste per le abitazioni, nella zona censuaria nella quale lo stesso fabbricato risulta collocato. Tale trattamento di favore era stato guadagnato, per gli immobili locati, negli anni 2005 e 2006, dopo che l'Amministrazione finanziaria si era adeguata, con due diverse circolari, a quanto sostenuto, a più riprese, dalla Suprema corte che aveva sostanzialmente affermato «l'irrilevanza, tout court, del reddito locativo» proprio con riferimento agli immobili di interesse storico ed artistico. La così detta regola catastale, introdotta dalla legge 413/1991, era valida non solo per gli immobili storici di civile abitazione, ma anche per gli immobili diversi e quindi, per esempio, per i negozi e per gli uffici.
Abrogata, però, la norma del 1991 dal Dl 16/2012, anche per questi immobili si passa alla regola ordinaria vigente per i redditi fondiari, che prevede la tassazione dell'importo maggiore fra canone di locazione, ridotto forfetariamente del 35%, e rendita catastale, rivalutata del 5% così come previsto dall'articolo 37 del Tuir.
L'abbattimento forfetario del canone del 35%, riservato ai soli immobili storici, introdotto sempre dal Dl 16, ha cercato di mitigare il peso della nuova tassazione e si affianca all'abbattimento forfettario previsto per tutti gli altri immobili.
Di tale norma, che entra in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, si deve tenere conto anche nella determinazione degli acconti Irpef da versare nel corso dello stesso 2012, così come previsto dal decreto fiscale.
Fonte: Il Sole 24 Ore 12/11/2012