I contribuenti, che potranno accedere al regime Iva per cassa dal 1° dicembre 2012, con il nuovo limite di 2 milioni di euro, possono essere mensili o trimestrali ai fini Iva. Possono applicare il regime Iva per cassa anche i contribuenti in regime sostitutivo di cui all'articolo 13 della legge 388/2000. I benefici del regime consistono prevalentemente nella possibilità di "spostare" il pagamento dell'Iva incassata. In questo modo, l'Iva a debito concorrerà alla liquidazione mensile o trimestrale nel relativo periodo in cui l'imposta è stata incassata. Per contro, i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime Iva per cassa, possono detrarre l'Iva sulle fatture di acquisto al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Insomma, aumentano le complicazioni contabili, in particolare, per i contribuenti trimestrali, che non sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.
A norma dell'articolo 32 del decreto Iva, Dpr 633/1972, i contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, o a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 (fatturazione delle operazioni) e 23 (registro fatture emesse), del decreto Iva, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 700mila euro relativamente a tutte le attività esercitate. Per questi, l'opzione dell'Iva per cassa è opportuno esercitarla dal 1° gennaio 2013 e non dal 1° dicembre 2012, in quanto in sede di dichiarazione annuale Iva per l'anno 2012 vi sarebbe solo un mese soggetto al nuovo regime. Per i contribuenti mensili è più facile la gestione dell'Iva per cassa dal mese di dicembre in quanto comunque devono effettuare la liquidazione Iva del mese di dicembre.
Di norma, ai fini delle liquidazioni Iva, i contribuenti sono considerati contribuenti mensili e, pertanto, devono eseguire le liquidazioni entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, a prescindere dal volume d'affari conseguito. È però prevista la possibilità di eseguire le liquidazioni in modo trimestrale, da parte dei contribuenti che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 400mila euro o a 700mila euro. Essi possono infatti esercitare l'opzione per le liquidazioni e il versamento trimestrale Iva. In caso di opzione, va tenuto presente che: i versamenti trimestrali e il saldo annuale vanno maggiorati degli interessi dell'1 per cento; l'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare dopo la scelta operata; ad esempio, per chi ha iniziato l'attività nell'anno 2012, nella dichiarazione relativa al 2013, modello Iva 2012, che si presenta nell'anno 2013.
L'applicazione dell'Iva per cassa si presenta molto complicata per i contribuenti in regime di contabilità semplificata. Infatti, questi contribuenti non rilevano in contabilità i pagamenti e gli incassi e quindi non possono agevolmente stabilire quando l'Iva, sia a debito, sia detraibile, deve essere computata nella liquidazione periodica. Il contribuente in contabilità semplificata, che opta per il regime per cassa, dovrà verosimilmente tenere una prima nota di cassa per rilevare la data del pagamento delle fatture attive e passive. A meno che non intenda optare per il regime di contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette.
Fonte: Il Sole 24 Ore 08/11/2012