Provincia di Ascoli Piceno
Il Fisco incassa solo quando la fattura viene pagata
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Il Fisco incassa solo quando la fattura viene pagata 09-11-2012 La nuova Iva per cassa debutta il 1 dicembre 2012. Le operazioni attive e passive effettuate da tale data possono beneficiare del regime della esigibilità differita dell’imposta istituito dall’art. 32 bis del Dl 83/2012.
Il versamento dell’Iva è dunque posticipato sino al pagamento da parte del cliente e ciò evita che l’ operatore debba anticipare l'Iva all’Erario senza aver incassato la necessaria provvista dal cessionario/committente.
Il tetto del volume d’affari che consente l’ingresso nel regime passa dagli attuali 200 mila euro a 2 milioni di euro, da calcolare, a ogni modo, considerando tanto le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’Iva per cassa quanto le escluse. Tale incremento, considerando le caratteristiche del tessuto economico nazionale, dovrebbe consentire il potenziale accesso al sistema ad oltre il 95% degli operatori.
L’altra fondamentale differenza rispetto alla disciplina in essere sta nel fatto che nel futuro modello il cessionario/committente può esercitare la detrazione a prescindere dal pagamento, sicchè in capo all’acquirente la scelta del fornitore di optare per il differimento è assolutamente neutrale. L’equilibrio del sistema è ottenuto “a monte” rinviando la detrazione del cedente/prestatore sino al pagamento dei propri fornitori. Più nello specifico, gli operatori per cassa accanto al vantaggio dell’esigibilità dell’Iva al momento della effettiva percezione del corrispettivo “subiscono” il rinvio della detraibilità dell’imposta afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori.
In base ai nuovi canoni, i cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che liquidano l’Iva per cassa possono detrarre l’imposta afferente gli acquisti già al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora saldato, laddove a oggi gli acquirenti hanno la detrazione vincolata al preventivo pagamento delle operazioni rese dai fornitori “per cassa”.
La delineata impostazione comporta una evidente lesione del principio di simmetria fra detraibilità ed esigibilità – il cessionario/committente può detrarre un’Iva non esigibile – che tuttavia è legittimata da una intesa concordata a livello comunitario, da cui la legittimità della scelta adottata dal legislatore nazionale.
Una simile impostazione dovrebbe consentire di superare i limiti dell’attuale modello che, presta il fianco a che i clienti più forti contrattualmente possano far pressione sui fornitori per scoraggiarli all’utilizzo del differimento sia per ragioni d’ordine finanziario sia per le complicazioni contabili che esso impone nella gestione del ciclo passivo di fatturazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore 08/11/2012
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