Niente trattamento di fine rapporto (Tfr) per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, ma solo quello di fine servizio (Tfs-buonuscita).
Il decreto legge n. 185 del 29 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre ed entrato in vigore il giorno successivo ha quindi confermato quanto anticipato martedì scorso. Si torna insomma esclusivamente alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n.1032, quella più conosciuta come buonuscita e non più quella mista prevista dal comma 10 dell’art. 12 del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010 entrata in vigore dal 1 gennaio 2011.
Tale comma disponeva che, limitatamente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, il computo del trattamento di fine servizio applicabile al personale della scuola ed a tutti i dipendenti pubblici doveva essere disposto secondo le regole del trattamento di fine rapporto. (Tfr). Il Governo, proponendo con il decreto legge n. 185 la abrogazione del comma 10 ha pertanto inteso ripristinare integralmente, per tutti i pubblici dipendenti, la disciplina di cui al Decreto presidenziale 1032/1973.
Un secondo effetto ottenuto con l’abrogazione è quello di avere legittimato il prelievo del contributo previdenziale a carico del lavoratore del 2,50 per cento della base contributiva, operato anche sulle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2011.
Un terzo effetto è quello che l’Inps/Inpdap, deputato a liquidare il Tfs del personale della scuola cessato dal servizio tra il 1 gennaio 2011 e il 1 settembre 2012, dovrà rideterminare l’ammontare della buonuscita relativamente ai periodi di servizio o di periodi utili prestati fino al 31 dicembre 2010.
A causa dei diversi elementi retributivi che concorrono alla formazione della base di calcolo da parte dei due istituti è difficile dire quale dei due sistemi di calcolo risulti più vantaggioso per il personale della scuola. Anche se prevale la convinzione che, a parità di anni di servizio, la somma liquidata con il Tfr sia inferiore a quella liquidata con il sistema di calcolo del Tfs-buonuscita.
Fonte: ItaliaOggi 06/11/2012