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Mobilità e apprendistato, gli incentivi sono a scelta
08-11-2012

Incentivi a scelta sui giovani iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto di apprendistato. Si può applicare, infatti, sia l’ordinaria disciplina di apprendistato (una delle tre tipologie) con relativo regime contributivo oppure l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in mobilità. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 128/2012 con cui ha illustrato le novità del T.U. dell’apprendistato alla luce della riforma Fornero e lo sgravio contributivo per gli anni dal 2012 al 2016 previsto dalla legge di Stabilità 2012.
Lavoratori in mobilità. L’art.7, comma 4. del T.u. disciplina una speciale forma di apprendistato: quella con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In tal caso, spiega l’Inps, il rapporto si caratterizza tra l’altro dalla circostanza che:
· Le parti, in deroga alla disciplina generale dell’apprendistato, non posso recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione;
· Si prescinde dai requisiti di età del lavoratore previsti dalla disciplina generale, in base a quanto chiarito dal ministero del lavoro.
Gli incentivi. All’apprendistato stipulato con iscritti nelle liste di mobilità, prosegue l’Inps, si applica il regime contributivo dell’art.25, comma 9, della legge n. 223/1991, nonché quello previsto dall’art.8, comma 4 della stessa legge. In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, e inoltre, per ogni mensilità di paga corrisposta all’apprendista, il datore di lavoro beneficia del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Per essere ammessi al regime contributivo agevolato il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps una specifica dichiarazione di responsabilità.
Giovani iscritti nelle liste di mobilità. Nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i requisiti anagrafici e soggettivi per uno dei tre tipi di apprendistato, la disciplina applicabile raddoppia. Infatti, può essere:
· Quella ordinaria (uno dei tre tipi) con relativo regime contributivo compresa la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione;
· O quella speciale e specifica per gli assunti dalle liste di mobilità, a patto che datore di lavoro e lavoratore abbiano inserito nel contratto, per iscritto, la clausola di rinuncia alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.
L’Inps precisa che, nei casi di apprendistato con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non in possesso dell’età prevista per uno dei tre tipi di apprendistato l’esclusione dalla facoltà del recesso al termine del periodo di formazione costituisce un effetto naturale del contratto, anche se non menzionato nel contratto sottoscritto tra le parti.
Altre esclusioni. L’Inps spiega infine che, per espressa previsione legislativa,agli apprendisti assunti dalle liste di mobilità non si applica la proroga di un anno dei benefici contributivi, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di formazione; né si applica lo speciale sgravio qualora assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.


Fonte: ItaliaOggi           06/11/2012

 

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