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Esclusi i rurali, dentro gli immobili storici

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Esclusi i rurali, dentro gli immobili storici
06-11-2012

Fabbricati rurali fuori dalla dichiarazione Imu, immobili di interesse storico e artistico, invece, dentro. Le istruzioni alla dichiarazione Imu, infatti, da una parte, precisano che i proprietari dei fabbricati rurali non dovranno presentarla in quanto i comuni potranno verificare, attraverso una consultazione della banca dati catastale, se per tali fabbricati risultano presentate le domande per il riconoscimento della ruralità, ma poi, dall'altra, inseriscono nella lista dei contribuenti tenuti all'obbligo dichiarativo i possessori dei fabbricati di interesse storico o artistico. Eppure, anche per tali immobili, l'Agenzia del territorio, con la circolare n. 5 del 2012, ha precisato negli atti catastali verrà riportata l'annotazione: «Immobile riconosciuto di interesse culturale ai sensi del dlgs n. 42 del 2000». Ciò posto, non si comprende quindi per quale motivo i fabbricati di interesse culturale non dovrebbero essere esonerati dalla presentazione del modello Imu come invece è riconosciuto per quelli rurali. Preso comunque atto delle indicazioni ministeriali, è allora bene precisare che la denuncia deve essere presentata entro 90 giorni da quando l'immobile è stato riconosciuto di interesse culturale (entro il 30/11/2012 se ciò è avvenuto nei primi otto mesi del 2012) in quanto è da ritenersi che qualora la predetta caratteristica sia già stata dichiarata ai fini Ici, il contribuente non sarà tenuto a presentare anche quella dell'Imu, trattandosi di una caratteristica dell'immobile già resa nota al comune. Per tornare ai fabbricati rurali è previsto un esonero generalizzato a prescindere dal fatto che la loro destinazione sia abitativa o strumentale all'attività agricola. Questo perché per i fabbricati rurali ad uso abitativo valgono le stesse regole applicabili a tutti gli altri fabbricati. Se si tratta invece di costruzioni rurali strumentale (stalle, capannoni ecc.) il modello Imu non andrà presentato né nel caso in cui l'imposta sia dovuta, né nell'ipotesi in cui il fabbricato sia esente in quanto ubicato in uno dei comuni classificati montani, o parzialmente montani, dall'Istat.

Fonte: ItaliaOggi Sette - Ed. nazionale                  05/11/2012

 

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