Gli enti non commerciali che sono stati esonerati fino al 2011 dall’obbligo di presentare la dichiarazione Ici, da quest’anno sono tenuti a denunciare ai comuni gli immobili posseduti. E’ un adempimento richiesto dalla disciplina della nuova imposta locale, che il ministero delle finanze pone in rilievo nelle istruzioni al modello di dichiarazione Imu approvato il 30 ottobre. Non è più applicabile l’art. 10 della normativa Ici che escludeva espressamente dall’obbligo dichiarativo gli immobili esenti.
Nelle istruzioni ministeriali viene precisato che solo a partire del 2013, in caso di utilizzazione mista degli immobili per attività commerciali e non commerciali, gli enti non profit saranno tenuti a presentare la dichiarazione Imu su un nuovo modello che verrà approvato dopo l’emanazione del decreto del ministero dell’economia e delle finanze che dovrà stabilire le modalità e le procedure per la presentazione della dichiarazione e gli elementi rilevanti per l’individuazione del rapporto proporzionale.
L’esenzione totale. La regola generale è che l’esenzione Imu spetta solo se negli immobili vengono esercitate esclusivamente attività con modalità non commerciali. Secondo il dipartimento delle finanze, un’attività è svolta in forma non commerciale se mancano gli elementi tipici dell’economia do mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e sono presenti le finalità di solidarietà sociale. Per le unità immobiliari utilizzate solo per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e così via, il beneficio fiscale è totale.
Gli enti titolari di questi immobili sono tenuti a dichiararli ai comuni entro il prossimo 30 novembre, salvo proroghe dell’ultima ora, anche se acquistati nel corso dell’anno 2012 o negli anni precedenti, fermo restando il rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla legge, che decorre dalla data in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
L’esenzione parziale. L’agevolazione fiscale è parziale, invece, qualora gli immobili abbiano un’utilizzazione mista, commerciale e non commerciale. Ex lege è limitata solo alla porzione di immobile destinata a attività non commerciali. Nelle istruzioni il ministero sottolinea che l’ ”esenzione in questione si applica a partire dal 1 gennaio 2013, in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione”. L’art. 91-bis del dl liberalizzazioni, in sede di conversione in legge (27/2012) ha previsto che gli enti non profit pagano l’Imu se sugli immobili posseduti vengono svolte le attività didattiche, ricreative, sportive, sportive e via dicendo, elencate in modo tassativo dall’art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992. Tuttavia, qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto e la rendita produce effetti a partire dal 1 gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l’agevolazione spetta in proporzione all’uso non commerciale dell’immobile. Risulta però difficoltoso individuare all’interno di uno stesso immobile, con un’unica rendita, la parte destinata ad attività commerciali. Quindi, se un immobile non può essere frazionato, perché non è possibile individuare una parte che abbia autonomia funzionale e reddituale, sarà demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certificare quale sia quella destinata alle attività non commerciali.
Non a caso il ministero si è affrettato a precisare che per gli immobili che hanno un’utilizzazione mista non può essere approvato un apposito modello per le denuncie fino a quando non verrà emanato il regolamento previsto previsto dall’art. 91 bis, comma 3.
Fonte: ItaliaOggi 02/11/2012