L'Inps estende nel settore pubblico l'applicazione del criterio di cassa, in luogo di quello di competenza, a tutte le tipologie di imponibili contributivi e, quindi, anche a quelli costituiti da proventi aventi natura diversa dagli arretrati, quali per esempio lo straordinario oppure le somme erogate a seguito di transazione anche giudiziale.
La novità è contenuta nella circolare 105 con cui l'Istituto ha fornito, il 7 agosto scorso, le istruzioni per il passaggio delle denunce retributive mensili dal sistema DMA dell'Inpdap al l'UniEmens dell'Inps.
Secondo l'incipit della circolare «il calcolo con il criterio di cassa di tutta la contribuzione rappresenta, rispetto al sistema previgente, una delle innovazioni più significative». L'affermazione lascia per lo meno perplessi e le motivazioni addotte dall'Istituto stanno insinuando, negli operatori, il dubbio che la novità interessi le retribuzioni in genere dei dipendenti pubblici, che diventerebbero imponibile ai fini contributivi solo al momento dell'effettiva percezione. Il che starebbe a dire che gli enti in crisi che non eroghino le retribuzioni nemmeno sarebbero tenuti al versamento dei contributi, non applicandosi più il criterio di competenza bensì quello di cassa.
La circolare 105 richiama, in tal senso, il decreto legislativo 314 del 1997, che ha modificato l'articolo 27 del Dpr 30 maggio 1955, numero 797, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi introducendo la cosiddetta "armonizzazione" della base imponibile, ai fini della tassazione e contribuzione di detto reddito. La normativa non è, quindi, recente e ha avuto l'indiscusso merito di condurre ad unitarietà i criteri di computo del reddito di lavoro subordinato, ai fini fiscali e previdenziali.
Secondo la circolare in commento, il secondo capoverso dell'articolo 6 del Dlgs 314/97 dispone che per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applichino le disposizioni contenute nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, (Tuir), il quale testualmente recita: «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta». Le retribuzioni sono pertanto tassate al momento della loro erogazione che, precisa l'Inps, è il momento in cui le somme e i valori escono dalla sfera di disponibilità del datore di lavoro per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Per il principio dell'armonizzazione ne deriva, secondo la circolare 105/2012, che nel calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici gli imponibili contributivi vanno imputati al periodo di cassa e agli stessi viene applicata l'aliquota di finanziamento vigente al momento della corresponsione delle retribuzioni.
L'Istituto previdenziale, nel richiamare il comma 2 dell'articolo 6 del Dlgs 314/97 - che stabilisce i criteri di calcolo - sembra trascurare il comma 1 dello stesso articolo 6 che definisce, invece, i redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi come quelli definiti dal Tuir, maturati nel periodo di riferimento. Da qui il criterio di competenza che continuerebbe, ora, ad applicarsi nel settore privato, sostituito dal criterio di cassa in quello pubblico, che si troverebbe in caso di insolvenza dell'ente penalizzato nell'imputazione dei contributi ai fini pensionistici.
Fonte: Il Sole 24 Ore 31/10/2012