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Investimenti reali per il bonus start up

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Investimenti reali per il bonus start up
31-10-2012

Lo sconto fiscale per chi investe nelle start up innovative è riservato agli aumenti di capitale «reali», realizzati con l'immissione di nuove risorse nella società. Il meccanismo della nuova agevolazione varata dal decreto sviluppo-bis (Dl 179/2012) - deduzione dal reddito d'impresa dei soggetti Ires del 20% delle somme investite nel capitale sociale start up - è infatti analogo per certi versi a quello della detassazione Tremonti e per altri al bonus capitalizzazioni: per delinearne l'identikit si può dunque far riferimento ai chiarimenti forniti in merito ai precedenti incentivi.
Il meccanismo
L'articolo 29, comma 4, del Dl 179/2012 stabilisce che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti Ires il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start up innovative. La percentuale è elevata al 27% per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L'efficacia della disposizione è peraltro subordinata all'autorizzazione della Commissione Ue.
Le disposizioni relative alle varie edizioni della detassazione Tremonti prevedevano l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti mentre la nuova agevolazione stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito. Si ritiene che le due locuzioni siano sostanzialmente equivalenti e che, pertanto, il meccanismo applicativo della nuova agevolazione sia analogo a quello dei precedenti incentivi.
L'apporto
La percentuale del 20 o del 27% va calcolata rispetto alla somma investita nel capitale sociale. La circolare 53/E/2009 sul bonus capitalizzazioni aveva affermato che erano agevolabili soltanto gli aumenti di capitale «reali», realizzati mediante l'immissione di nuove risorse nella società, mentre restava escluso, ad esempio, l'aumento di capitale sottoscritto ma non ancora versato. Anche la norma in esame quantifica l'entità della deduzione sulla base delle risorse investite e appare, quindi, possibile giungere alla medesima conclusione.
Pertanto, dovrebbero assumere rilievo gli aumenti di capitale (compresi i versamenti a titolo di sovrapprezzo), le costituzioni di capitale sociale di nuove società nonché gli apporti derivanti da versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti vantati nei riguardi della società e i conferimenti di denaro. Il riferimento normativo alla «somma» investita appare, invece, escludere la rilevanza dei conferimenti di beni in natura nonché di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. Contano gli investimenti effettuati per i periodi d'imposta dal 2013 al 2015 e per determinare il momento di perfezionamento degli apporti di capitale si può fare ancora una volta riferimento ai criteri stabiliti nella circolare 53/E/2009.
I limiti
L'articolo 25, comma 2, lettera a), dello stesso Dl 179/2012 stabilisce poi che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci della società in esame devono essere detenute da persone fisiche. È stato, quindi, imposto un limite implicito agli investimenti effettuati dai soggetti Ires, che devono, nel loro complesso, risultare tali da non concedere agli investitori la maggioranza partecipativa.
L'investimento massimo in una o più delle società in esame ammesso in deduzione non può, inoltre, eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 milioni di euro.
La deduzione del 20% o 27% dal reddito d'impresa dei soggetti Ires (Srl e Spa), infine, può generare una perdita deducibile ai fini fiscali.
I criteri necessari
Le condizioni richieste per la creazione della start up innovativa
LA CREAZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ
REQUISITI OBBLIGATORI (devono essere tutti presenti)
FORMA GIURIDICA, RESIDENZA, QUOTE
La start up innovativa deve essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o europeo (Societas europea), residente in Italia secondo i criteri fiscali del Tuir e con sede principale dei propri affari in Italia
I titoli (quote o azioni) non devono essere quotati
La maggioranza delle quote o azioni, rappresentative del capitale e dei diritti di voto in assemblea ordinaria, deve essere detenuta da persone fisiche
REQUISITI ALTERNATIVI (almeno uno deve essere presente)
Le spese per ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30 % del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione: dal computo sono escluse le uscite sostenute per l'acquisto di beni immobili.
Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.
In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è desumibile da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa.
GENESI, ANZIANITÀ E OGGETTO
La costituzione non può derivare da fusione, scissione societaria o a seguito di acquisto di azienda o di ramo di azienda, al fine di evitare la rigenerazione di attività pregresse.
La costituzione e lo svolgimento dell'attività di impresa non deve perdurare per più di 48 mesi. L'oggetto sociale esclusivo deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
RICERCATORI O DOTTORANDI
Deve essere pari o più di un terzo la percentuale di forza lavoro (considerando dipendenti e collaboratori) costituita da personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.
LIMITI DIMENSIONALI E UTILI
A partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.
La start up innovativa non distribuisce utile e, se già costituita alla data di entrata in vigore della norma (20 ottobre 2012), non deve avere mai distribuito utili fin dalla costituzione.
PRIVATIVE INDUSTRIALI
RICERCA E SVILUPPO
La start up innovativa deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale, vale a dire il diritto di sfruttamento su una propria creazione, direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa e relativa a:
un'invenzione industriale;
un'invenzione biotecnologica;
una topografia di prodotto;
semiconduttori;
una nuova varietà vegetale.
LE SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE
IL POSSESSO DEI REQUISITI
Le società già costituite alla data di conversione in legge del Dl 179/2012 e in possesso dei requisiti sono considerate start up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti. In tal caso, la disciplina della start up innovativa trova applicazione per un periodo di:
4 anni
dal 20 ottobre 2012 se l'impresa è stata costituita entro i due anni precedenti
3 anni
dal 20 ottobre 2012 se l'impresa è stata costituita entro i tre anni precedenti
2 anni
dal 20 ottobre 2012 se la società è stata costituita entro i quattro anni precedenti

Fonte: Il Sole 24 Ore                       29/10/2012
 

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